Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17614 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 30.6.2000 C.B. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Genova chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale recante la rettifica della dichiarazione integrativa presentata ex Lege n. 413 del 2001 per l’ILOR relativa alle annualità da 1985 al 1990. Tale rettifica discendeva dall’iscrizione a ruolo del maggior importo dovuto, a parere dell’ufficio, a seguito di una cessione di azienda effettuata nell’anno 1986 e non inclusa dal C. nella dichiarazione integrativa perchè soggetta a tassazione separata.

La C.T.P., ritenendo fondate le doglianze del contribuente, accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l’amministrazione e la Commissione tributaria regionale di Genova rigettava lo stesso. Contro quest’ultima sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione articolato in un unico motivo;

l’intimato non ha controdedotto.

Tanto premesso, la Corte, ritenuto che il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della valida instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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