Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17613 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMOUREL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COBIO PIETRO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– resistenti con atto di cost. –

avverso la sentenza n. 124/2 005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COBIO PIETRO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. Amoruel s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa in primo grado su ricorso di essa società contro la cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale sulla dichiarazione mod. 770, per sanzioni ed interessi per ritardato versamento di ritenute alla fonte. Il giudice dell’appello ha ritenuto legittimo l’iscrizione a ruolo non preceduta da accertamento ed ha motivato tale decisione richiamando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 5 e art. 9, comma 2.

Il ricorso è articolato su di un duplice motivo. L’agenzia si è costituita fuori termine al fine di partecipare all’udienza di discussione, alla quale peraltro non ha presenziato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che erroneamente il giudice di merito non abbia escluso l’applicabilità della procedura di cui al citato art. 36 bis alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla necessità di una motivazione-informazione, tipica dell’atto di accertamento, che metta realmente in grado il contribuente di verificare l’operato dell’ufficio.

La censura è palesemente inammissibile introducendo una doglianza estranea alla sentenza impugnata.

E’ vero, infatti, che, come questa Corte ha più volte precisato (Cass. 10934 del 99; 3119 del 2000, 2127 del 2002; n. 14893 de 2008;

n. 1), il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, va interpretato nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito all’Ufficio tributario l’iscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino e che tra e ipotesi previste nelle lettere da a) a e) dell’articolo in esame non sono certamente ricompresi gli interessi e le sopratasse.

Ma è altresì vero che la sentenza impugnata fa discendere la legittimità dell’operato dell’ufficio (che ha notificato la cartella di pagamento in questione senza la preventiva notifica di un atto di accertamento) dall’art. 98, comma 5 e art. 9, comma 2 (entrambi nella vecchia formulazione) del D.P.R. n. 602 del 1973, senza fare alcun richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, se non per escluderne l’applicabilità alla fattispecie concreta anche in virtù di una giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata (nella sentenza citata, infatti, si rimarcava la differenza tra le due procedure introdotte rispettivamente dall’art. 36 bis citato e artt. 9 e 98, citati in quanto aventi diverse connotazioni).

Tanto rende inammissibile tale motivo: è infatti sufficiente ribadire, al riguardo, che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 15 marzo 2006 n. 5637;

Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312); nonchè il principio per cui col ricorso in Cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9993/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998).

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per essere stata la cartella esattoriale in discussione notificata oltre i termini perentori previsti dalla legge.

La censura è inammissibile, costituendo tale censura una domanda nuova e, come tale non proponibile in sede di legittimità: della stessa infatti manca qualsiasi menzione sia nella sentenza impugnata (tanto nel “fatto” che nella parte motivazionale) sia nella stesa introduzione in fatto del ricorso per cassazione. Peraltro il ricorrente, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso, omette di indicare e riportare gli atti processuali – se esistenti – nei quali tale eccezione sia stata proposta ed omette altresì di censurare la mancata pronuncia sul punto.

Il ricorso dee pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento viene preso sulle spese del presente giudizio mancando un’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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