Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17613 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19761/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIBERO

LEONARDI, 193, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PELLUTTIERI, giusta

procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 484/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di BRESCIA, depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOIITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: La CTP di Brescia, con ordinanza resa all’udienza del 1 luglio 2015, previa riunione dei giudizi RGR nn. 377, 378, 379, 380 e 381 del 2005, dispose la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dei suddetti processi riuniti, sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla CTR del Piemonte, avente ad oggetto l’appello proposto dal sig. V.F. avverso la sentenza della CTP di Asti n. 193/2/14. Detta pronuncia aveva rigettato il ricorso del V. avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di un credito dell’importo di Lire 89.023.098.000 (pari ad Euro 45.976.955,00), le cui vicende, come riepilogate in ricorso, ineriscono ai rapporti tra il V. e la società Silvercraft S.con.P.A., poi dichiarata fallita, della quale il V. fu per un periodo legale rappresentante pro tempore. I giudizi riuniti e quindi sospesi dinanzi alla CTP di Brescia vertono, invece, sulle impugnazioni proposte dal V., quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso gli avvisi di accertamento e di recupero di crediti indicati dal contribuente per gli anni dal 2009 al 2012, con i quali l’Ufficio aveva contestato l’illegittima compensazione di crediti ritenuti inesistenti, riconducibili a quello per Irpeg che il V. aveva acquistato nel 2008 dalla curatela fallimentare Silvercfrat, già richiesto a rimborso per l’importo succitato nel giudizio deciso in primo grado dalla succitata sentenza della CTP di Asti. L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, deducendo l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico tra i due giudizi, potendo al più ravvisarsi pregiudizialità soltanto in senso logico, nel senso che il credito si ponga come fatto costitutivo del diritto al rimborso sub iudice dinanzi alla CTR del Piemonte, mentre la sua inesistenza sia il presupposto del recupero in conseguenza dell’indebita compensazione. Il V. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso. Giova premettere, in adesione all’indirizzo pure espresso in dottrina che appare in proposito condivisibile, che il ricorso, da trattare necessariamente in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 4, può seguire, indifferentemente, l’iter procedimentale di cui all’art. 380 bis o ter c.p.c.. Una volta nominato dal Presidente il relatore, il modulo procedimentale sarà quello dell’art. 380 bis; ove a detta nomina il Presidente non provveda, il procedimento resta disciplinato dall’art. 380 ter c.p.c.. Detta conclusione trova riscontro nella formulazione letterale dell’art. 380 c.p.c., comma 1, che non ha subito variazioni pur a seguito della modifica apportata all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 75, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha espunto l’originaria previsione dell’obbligo di comunicazione della relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., oltre che agli avvocati delle parti, al pubblico ministero, onde consentire al primo di depositare conclusioni scritte. La conservazione del modello procedimentale dell’art. 380 bis c.p.c., in caso di regolamento di competenza, come nella fattispecie in esame avente ad oggetto l’impugnazione di ordinanza di sospensione del processo emanata dalla CTP di Brescia sul presupposto della ritenuta applicabilità dell’art. 295 c.p.c., è resa possibile, dalla modifica, ad opera del succitato D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 1, lett. a), così come convertito in legge, dell’art. 70 c.p.c., comma 2, che ora prevede che il pubblico ministero debba intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge, laddove la previgente formulazione della norma prevedeva l’intervento necessario del pubblico ministero in ogni causa davanti alla corte di cassazione. Le controversie da trattare in adunanza in camera di consiglio nelle quali i ricorsi appaiano manifestamente fondati o infondati secondo quanto previsto dagli artt. 375 e 380 bis c.p.c., non richiedono necessariamente l’intervento del pubblico ministero. Ciò premesso, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è manifestamente fondato. Questa Corte ritiene che debba trovare, infatti, continuità, l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. 19 giugno 2012, n. 1027; Cass. 30 novembre 2012, n. 21348) e ribadito dalla successiva prevalente giurisprudenza di questa Corte medesima (tra le molte, Cass. sez. 6-3, ord. 19 settembre 2013, n. 21505; Cass. sez. 5, 17 luglio 2014, n. 16329; Cass. Sez. 6-3, ord. 2 settembre 2015, n. 17473), secondo cui la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. non è applicabile qualora, come nella fattispecie in esame, l’ipotetica causa pregiudicante penda in grado d’appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337 c.p.c., comma 2, in forza della quale il giudice di merito può disporre, quindi facoltativamente, la sospensione del processo, unicamente se davanti a lui una delle parti invochi l’autorità di una sentenza a sè favorevole, che non sia ancora definitiva. Le discordanti minoritarie opinioni espresse(cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2015, n. 22673 e Cass. Sez. 5, 7 agosto 2015, n. 16615), si limitano, nel primo caso, a dar conto dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, senza farne applicazione, mentre, nel secondo, ne prescindono del tutto. Deve, peraltro, rilevarsi, come si evince dalla sommaria esposizione come sopra riportata dei fatti di causa, che comunque nella fattispecie in esame, la situazione legittimante ai sensi dell’art. 337 c.p.v. c.p.c., la sospensione facoltativa del processo, risulta in radice esclusa, poichè la sentenza oggetto del giudizio pendente in grado d’appello è alla parte contribuente totalmente contraria. In conclusione deve ancora osservarsi che la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non potrebbe ugualmente trovare applicazione neppure alla stregua della sopravvenuta disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, quale aggiunto del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. o), in vigore dal 1 gennaio 2016, secondo cui “la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui decisione dipende la decisione della causa”. Ove mai, infatti, fosse ravvisabile il rapporto di pregiudizialità -dipendenza tra i diversi giudizi sopra menzionati, esso dovrebbe porsi in termini rovesciati rispetto a quanto implicitamente ritenuto dalla CTP di Brescia con l’ordinanza di sospensione dei giudizi ivi riuniti in questa sede impugnata. Dinanzi alla CTP di Brescia, ove sono stati impugnati dal contribuente gli avvisi di accertamento e di recupero del credito d’imposta, si controverte, infatti, sia della legittimità dell’utilizzazione da parte del V. in compensazione per gli anni di riferimento del credito d’imposta acquisito dalla curatela fallimentare, sia della legittimità della cessione del suddetto credito dal V. a terzi, derivandone, nell’uno e nell’altro caso, che ove sia accertata la legittimità dell’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta, il rimborso richiesto nel giudizio pendente in appello dinanzi alla CTR del Piemonte non sarebbe dovuto, per essere stato già utilizzato il credito in compensazione, e del pari non sarebbe dovuto detto rimborso se fosse accertata dalla CTP di Brescia la legittimità della cessione del credito, del quale il V. avrebbe perso quindi la titolarità. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, disponendosi l’immediata prosecuzione del giudizio. Le spese, liquidate secondo la scaglione riferito a valore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza ad oggetto una decisone nel rito e non nel merito della controversia (più di recente cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2015, n. 21672), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio.

Condanna il resistente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di regolamento di competenza, che liquida in Euro 5.200,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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