Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17612 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8958-2018 proposto da:

M.D., C.C., C.L., elettivamente

domiciliate in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentate e difese

dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

E contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 240/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, nella parte in cui lo stesso aveva chiesto di sentir annullare la condanna, disposta in primo grado, a corrispondere l’indennità ai sensi dell’art. 32, della L. n. 183 del 2010, nei confronti di C.C. e due litisconsorti, rispettivamente, la prima insegnante, e le altre collaboratrici scolastiche, precarie per oltre un triennio, in seguito stabilizzate;

la Corte territoriale, richiamandosi ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (specificamente a Cass. da n. 22552 a n. 22557 del 2016 e a Cass. n. 27563 del 2016), ha ritenuto che nel caso di specie i danni della illegittima reiterata utilizzazione asseritamente subiti dalle appellate dovessero essere considerati totalmente ristorati dall’intervenuta stabilizzazione, a prescindere dalla circostanza che si fosse trattato di supplenze svolte su posti di organico di diritto o di fatto;

ha poi accertato che le dipendenti non avevano provato, nè chiesto di provare, gli ulteriori danni rispetto a quelli “ristorati” dall’immissione in ruolo – riguardo ai quali non può ritenersi sussistente il beneficio dell’agevolazione probatoria – ma si erano limitati a valorizzare la lunga durata dei rapporti a termine, dato di per sè insufficiente a farne ritenere l’esistenza;

la cassazione di tale decisione è domandata da C.C. e altre due sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica resiste con tempestivo controricorso; l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e l’Ufficio scolastico provinciale di Treviso rimangono intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le ricorrenti deducono “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del principio di effettività della tutela”; contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; sostengono che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività;

il secondo motivo si appunta “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”; si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva Europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo”; il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in epigrafe, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi;

il Collegio, rilevando che la difesa delle lavoratrici ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ponendo specificamente il problema (rilevante nella fattispecie in esame), della permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed ha, al riguardo, segnalato che la questione è stata rimessa alla Corte Europea di Giustizia dalla Corte d’Appello di Trento con decisione del 13-17 luglio 2017, insistendo per un nuovo rinvio pregiudiziale al Giudice Europeo anche da parte della Corte di legittimità, ritiene che non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, essendo la questione prospettata in memoria meritevole di approfondimento;

di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA