Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17612 del 24/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 24/08/2020), n.17612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4216-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrenti –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10700/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2013 r.g.n. 6888/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto di G.P., già iscritto al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e titolare di pensione di anzianità a carico dell’AGO al compimento dell’anzianità contributiva di 35 anni, alla liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento dei 65 anni di età,con l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958 a carico del Fondo esattoriale.

Secondo la Corte la circostanza che il ricorrente avesse ottenuto la pensione di anzianità, peraltro con ricongiunzione della contribuzione dal Fondo esattoriale al Fondo AGO, non era di ostacolo alla successiva spettanza alla pensione di vecchiaia con l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958. Ha rilevato, infatti, che la precedente ricongiunzione aveva riguardato i soli contributi AGO ai sensi della L. n. 377 del 1958 e non l’ulteriore contribuzione destinata ad alimentare il futuro ed eventuale trattamento integrativo di cui alla L. n. 377 del 1958, art. 10, comma 1, e che infatti nessuna cessazione dell’iscrizione al Fondo esattoriali si era verificata, nè era stata prevista dal legislatore.

2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese G.P..

Quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione della L. 2 aprile 1958, n. 377, artt. 2, 3, 10,32, della L. n. 587 del 1971, art. 7 e della L. n. 903 del 1965, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’Istituto ritiene erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il riconoscimento della pensione di anzianità nell’AGO, con relativa liquidazione, non escluderebbe il permanere dello stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie, con la conseguente necessità di riconoscere, a chi fruisce di tale pensione, il diritto all’integrazione della pensione al momento in cui vengano in essere le condizioni, e cioè raggiunga l’età pensionabile.

Ad avviso dell’Istituto, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a domanda dell’interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo esattorie.

4.Il ricorso è fondato.

5. Va qui data continuità ai principi affermati anche di recente da questa Corte (cfr Cass. n. 17259/2018, n. 28775/2018, n. 8892/2016) secondo cui:

6. La L. n. 377 del 1958, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con qualifica impiegatizia.

7. In particolare risulta che “il Fondo, – che ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonchè di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro-, costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S..

Esso eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2767).

Le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti.

8. Le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, dei periodi di iscrizione al Fondo.

Attraverso tale ricongiunzione è possibile richiedere la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), la L. n. 377 del 1958, artt. 21 e ss. regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie.

Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva.

9. da tanto premesso e dalle citate disposizioni normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000, n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO.

10. Nella specie, G.P., previa ricongiunzione ex L. n. 29 del 1979 dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ha ottenuto la liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1/6/1997. Successivamente in data 22/12/2004 ha chiesto la pensione di vecchiaia e la pensione integrativa di cui alla L. n. 377 del 1958 a carico del Fondo esattoriale, domanda rigetta dall’Inps non potendo più ottenere la pensione complessiva (di vecchiaia ed integrativa) a carico del Fondo.

11. Quanto detto in ordine all’operatività ed agli effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la pensione di vecchiaia così come l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958, art. 2, comma 1 punto 1, e dall’art. 3, giacchè a seguito della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO.

12. In definitiva, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO).

13.. Circa la conformità ai canoni costituzionali (art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma 2, e art. 36 Cost.) si è rimarcato, fra l’altro, che l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è disatteso per effetto della scelta del pensionato, correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione, anche solo ipotetica, del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità.

14. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., va disposto il rigetto della domanda originaria del G..

La complessiva del quadro normativo e l’intervento chiarificatore di questa Corte intervenuto solo di recente, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del G.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020

 

 

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