Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17612 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28432-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI e LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZA RAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 26/5/2015, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva accolto le domande, proposte da M.M. volte ad ottenere l’annullamento degli avvisi di addebito emessi dall’Inps per il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo 2007-2012;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’iscrizione dell’opponente, in qualità di socio accomandatario della Nuova Zarotex s.a.s. di M.M. & c., alla gestione commercianti, posto che la mera attività di riscossione di canoni di locazione dell’unico immobile di proprietà della società è inerente al godimento di beni e non configura esercizio di attività commerciale; contro la sentenza, l’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, cui resiste il M. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cosi come modificato dalla L. 27 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – qualità di unico socio accomandatario del M., mancato svolgimento di altre attività lavorative da parte sua, mancanza di dipendenti o di persone addetta all’attività di gestione della società, oggetto sociale (acquisto, permuta, ristrutturazione, restauro…., costruzioni di immobili…, gestione di aziende agricole), poteri attribuiti al socio accomandatario -, emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta dalla società;

il motivo è infondato;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata;

è stato accertato che la s.a.s. di cui il controricorrente era socio accomandatario non svolgeva attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili bensì la sola attività di gestione dell’unico immobile di proprietà della società, attività che in concreto si è tradotta nella riscossione dei canoni di locazione;

dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, è evidente come non rilevi il contenuto dell’oggetto sociale, così come è irrilevante ogni ulteriore accertamento riguardante il soggetto che concretamente svolgeva attività di gestione, o la mancanza di prova contraria, idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

tale decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n.9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;

sotto quest’ultimo aspetto, questa Corte – con riferimento alle società in accomandita semplice (Cass. 26 febbraio 2016 n. 3835) – ha affermato il principio, da ultimo ribadito da Cass. ord. 31/5/2017, n. 13822 (v. pure Cass. ord. 6/4/2017, n. 8871), secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, l’art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto;

tale prova, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la società di cui il M. era socio non svolgeva attività di acquisto e gestione di beni immobili;

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo; sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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