Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17612 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14585/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA

PARISI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA

16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA DIONISI, rappresentata

e difeso da se stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2331/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 20/11/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Calabria (Catanzaro), con sentenza n. 2331/4/2014, depositata il 9 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., quale agente della riscossione tributi per la Regione Calabria avverso la sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avv. N.C. avverso avviso di iscrizione ipotecaria relativo a diverse cartelle di pagamento, per omessa notifica dell’intimazione ad adempiere di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, sebbene fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento. Avverso detta pronuncia Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, pur impropriamente rubricato sub n. 2.

La contribuente resiste con controricorso, con il quale ha formulato altresì domanda di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 50, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A sostegno del ricorso richiama, in parte qua, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19667 del 18 settembre 2014, che, esclusa l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, dall’ambito specifico dell’espropriazione, ha concluso per l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della regola prescritta del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Sennonchè, come è noto, la stessa pronuncia (così come la pronuncia gemella n. 19668/14, depositata in pari data) ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale l’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa tuttavia che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente, ciò anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del comma 2 bis dello stesso art. 77 del citato decreto, quale aggiunto del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal 13 luglio 2011.

Nella fattispecie in esame l’iscrizione ipotecaria risulta essere stata eseguita il 10 marzo 2011, essendone stata data successiva comunicazione, impugnata dalla contribuente.

Orbene, questa Corte, nell’ancora aperto dibattito circa l’ambito e la portata dell’esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio endoprocedimentale, pur a seguito del nuovo intervento delle Sezioni Unite (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), sollecitato dall’ordinanza interlocutoria n. 527/15 menzionata in ricorso, con riferimento allo specifico oggetto della presente controversia ha avuto modo di ribadire la necessità che l’iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura dell’iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3316), specificando altresì come – laddove nella pur formalmente denunciata violazione di una disposizione nella fattispecie inapplicabile, quale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, il contribuente si sia nei fatti doluto di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del proprio patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria – rientri nel potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti l’utilizzazione della normativa che ad essi specificamente si attagli (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7605; Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2015, n. 23875).

Ciò deve essere ribadito pure a fronte delle deduzioni contenute nella memoria di parte ricorrente depositata in atti, che propone una lettura della succitata decisione delle Sezioni Unite n. 24283/15, che non pare invece riferibile alla specifica questione della necessità del previo contraddittorio su iscrizione ipotecaria, oggetto invece delle considerazioni spese ex professo riguardo ad analoga fattispecie dalle precedenti pronunce delle stesse Sezioni Unite n. 19667 e 19668 del 2014, che proprio muovendo dall’analisi dell’infondatezza della doglianza riferita all’inosservanza del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 comma 2, ebbero comunque ad esprimere il convincimento che, anche anteriormente alla succitata modifica normativa dell’art. 77 del decreto medesimo, dovesse intendersi come immanente al sistema, avuto riguardo all’incidenza lesiva dell’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, la necessità di attivazione del contraddittorio prima della comunicazione dell’iscrizione stessa.

Le stesse ragioni sopra esposte inducono tuttavia a ritenere infondata anche la domanda risarcitoria proposta dalla contribuente ex art. 96 c.p.c., comma 1.

Essa è stata formulata dalla contribuente in relazione alla proposizione ad opera di controparte del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata.

Premesso che è ben noto che la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sè integrare gli estremi della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. sez. unite, ord. 11 dicembre 2007, n. 25831; più di recente, Cass. sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6686), nel caso di specie deve escludersi che la ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, ovvero nella consapevolezza della manifesta infondatezza del ricorso, atteso che, al tempo della proposizione del ricorso medesimo, erano state nuovamente investite le Sezioni Unite affinchè chiarissero i dubbi interpretativi quanto all’estensione del principio dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale quale espresso dalle menzionate sentenze n. 19667/14 e 19668/14.

Il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza.

Ugualmente va rigettata, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., comma 1, proposta dalla controricorrente.

La necessità di un’ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite in materia di contraddittorio endoprocedimentale a breve distanza temporale dalle precedenti succinte pronunce del 2014 giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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