Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17611 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17603/2009 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICOLO TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato AROMOLO

SANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBIERI Alberto, TRANI

SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI MEGLIO Giuseppe, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18/02/09, depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Sandra Aromolo (delega avvocati Salvatore Trani e

Alberto Barbieri), difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA