Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17611 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25950-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA,

SEBASTIANO CARUSO, ELISABETTA LANZETTA;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

TALEA AGENZIA PER IL LAVORO SRL, OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL

LAVORO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1880/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 31 marzo- 5 maggio 2017 numero 1880 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda di G.R. per la dichiarazione di illegittimità del contratto di somministrazione a termine concluso in data 19.12.2002; riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’INPS- ente utilizzatore e condannava l’INPS al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, in misura di sette mensilità di retribuzione;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che nel contratto di somministrazione a termine in caso di omessa o generica indicazione della causale il rapporto si trasforma da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore; tuttavia laddove l’utilizzatore fosse un ente pubblico l’assunzione era esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5. In tali ipotesi doveva farsi applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in conformità alli arresto di questa Corte a Sezioni unite numero 5072/2016.

L’appello incidentale dell’INPS, volto alla riforma della statuizione di illegittimità del primo contratto di somministrazione, del 19 dicembre 2002, per genericità della causale (“ragioni di carattere organizzativo relative a: esigenza di lavoro aggiuntivo”) era infondato.

L’INPS non contestava la statuizione del Tribunale di genericità della causale ma affermava che ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 4, come modificato dal D.Lgs n. 251 del 2004, art. 5, ai fini della validità del contratto di somministrazione era richiesta la sola forma scritta e che nel nuovo testo della norma non era prevista la nullità del contratto in caso di mancata indicazione degli elementi indicati nel comma 1, tra i quali “i casi e le ragioni di carattere, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 20, comma 3 e 4 “.

La modifica normativa non si applicava nella fattispecie di causa ratione temporis, essendo stata dichiarata la nullità di un contratto stipulato nell’anno 2002, in vigenza del testo originario dell’art. 21, comma 4.

Inoltre, il ricorrente aveva contestato l’effettiva esistenza di ragioni organizzative per la stipula del contratto di somministrazione ed affermato di essere stato impiegato nel normale organico dell’IPOST e poi dell’INPS; anche sotto questo profilo la sentenza doveva essere confermata, in quanto nessuna prova era stata offerta dall’INPS delle ragioni organizzative che assumeva essere a base della somministrazione. Tale rilievo riguardava tutti i contratti, anche stipulati successivamente alla modifica normativa del 2004.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese G.R. con controricorso; RANDSTAD ITALIA spa (già OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO spa) e TALEA AGENZIA PER IL LAVORO srl sono rimaste intimate;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n.. 276 del 2003, artt. 20, 21, 22, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 183 del 2010, art. 32, della direttiva 1999/70 CE, del D.Lgs. n. 24 del 2012, di attuazione della direttiva 2008/104/CE, dell’art. 1223 c.c..

Ha impugnato la sentenza per avere respinto l’appello incidentale dell’Istituto, con il quale si assumeva la inapplicabilità al contratto di somministrazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001.

Ha dedotto che il D.Lgs. n. 276 del 2003, prescriveva rigidi requisiti formali per il solo contratto di somministrazione e non anche per quello di lavoro subordinato somministrato con il lavoratore; inoltre gli artt. 20 e 21 disponevano la stipula in forma scritta del contratto di somministrazione e la indicazione, tra gli altri elementi, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo senza richiederne la specificità.

Il rinvio, contenuto nell’art. 22, alla disciplina del contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001) atteneva ai soli rapporti tra azienda somministratrice e lavoratore, da tenere distinti dal rapporto intercorso tra somministratrice ed utilizzatrice.

La somministrazione di lavoro veniva positivamente valutata dalla direttiva comunitaria- in quanto in grado di assolvere alla duplice esigenza di favorire l’inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro e di realizzare le esigenze di flessibilità delle imprese- tanto che le limitazioni al ricorso alla somministrazione erano tendenzialmente vietate.

Nella disciplina in materia di somministrazione mancava una disposizione che stabilisse la nullità del termine nell’ipotesi di mancata indicazione della causale, chiaro indizio della volontà del legislatore di dettare una regolamentazione specifica.

Quanto al diritto del lavoratore al risarcimento del danno, la Corte d’Appello impropriamente richiamava la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte numero 5072/2016; l’eccezionale nozione di danno comunitario ivi recepita doveva applicarsi per il contratto a tempo determinato con la pubblica amministrazione e non anche nel caso di somministrazione illegittima, non ricorrendo in questa ipotesi le ragioni giustificanti la deroga alla nozione di danno propria dell’ordinamento interno.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 11 aprile 2013 in causa C-290/2012 evidenziava la diversità delle due fattispecie giuridiche, applicandosi al contratto a termine la direttiva 1999/70/CE ed al contratto di somministrazione la direttiva 2008/104/CE recepita con D.Lgs. n. 24 del 2012;

che ritiene il Collegio non ricorrano i presupposti per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

che, invero, questa Corte si è già espressa tanto in ordine al requisito di specificità delle ragioni del termine indicato nel contratto di somministrazione (Cass. sez. lav. 16 gennaio 2019 n. 952, 8 gennaio 2019 n. 197; Cass. n. 22381/2018; 24744/2017; 17540/2014; n. 21001/2014) che in ordine al risarcimento del danno nel pubblico impiego privatizzato nelle ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine (Cass. sez. lav. 16 gennaio 2019 n. 992).

Tuttavia la pronuncia n. 992/2019, relativa al regime risarcitorio applicabile, concerneva una fattispecie in cui era stata dichiarata nei confronti della ASL utilizzatrice la carenza di specificità delle ragioni di tre contratti di somministrazione a termine, in una vicenda che aveva visto la lavoratrice utilizzata presso la ASL con le medesime mansioni per circa nove anni in forza di numerosissimi contratti di somministrazione a termine e di altre forme di lavoro flessibile.

Nella fattispecie di causa è stata dichiarata la illegittimità del primo dei contratti di somministrazione a termine, senza affrontare la questione della sua proroga e della successione degli ulteriori contratti di somministrazione (e delle ulteriori proroghe) in forza dei quali il GIZZI era stato utilizzato presso l’INPS.

Restano da chiarire, dunque, le modalità di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nel lavoro somministrato utilizzato dalla pubblica amministrazione ed in, particolare:

– da un canto se, come nel contratto a termine con il datore di lavoro pubblico, si tratti di una mera presunzione di danno, che non esclude la allegazione e la prova di danni ulteriori, a carico del lavoratore;

– dall’altro, soprattutto, quali siano le condizioni in presenza delle quali la presunzione debba operare ovvero, in altri termini, sulla base di quali parametri- (numero dei contratti o delle proroghe, durata complessiva dell’utilizzazione, intervallo temporale tra un contratto ed il successivo od altri criteri) – si configura la illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione a termine che dà al lavoratore il diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie generale della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Gli eventuali chiarimenti appaiono necessari a verificare la correttezza in punto di diritto della sentenza impugnata laddove ha applicato il parametro di cui all’art. 32 cit., senza preliminarmente verificare se si fosse realizzata una utilizzazione del lavoratore “abusiva” ed ad indicare, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, gli ulteriori accertamenti necessari.

P.Q.M.

ritenuto che non ricorrono i presupposti per la definizione ex art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione IV.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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