Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17611 del 24/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 24/08/2020), n.17611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1260-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 700/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato PIGNATARO PAOLA per delega verbale Avvocato DE REO

DOMENICO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Torino ha confermata la sentenza del Tribunale con cui il primo giudice aveva accolto la domanda di A.G. – impiegato presso l’aeronautica Militare dall'(OMISSIS) al (OMISSIS) con iscrizione all’Inpdap e successivamente, dall'(OMISSIS), presso la compagnia di volo privata Air Dolomite con iscrizione all’Inps Fondo Volo-, con la quale il ricorrente aveva chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione dell’onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi lavorativi, da lui richiesta in data 21/11/2000, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi INPDAP trasferiti.

Il ricorrente lamentava, infatti, un maggiore esborso a suo carico in quanto, nell’effettuare l’operazione differenziale prevista dalla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 3, l’Inps aveva preso in considerazione l’ammontare dei contributi trasferiti per un importo non comprendente gli interessi maggiorati del 4,5 %. La Corte ha affermato, per quel che qui rileva, che nella fattispecie il trasferimento dei contributi era disciplinato dalla L. n. 29 del 1979 sulla ricongiunzione e non già, come preteso dall’Inps, dal D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 124,125 e 126, dovendosi limitare l’ambito di operatività dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, disciplinata da dette norme, allorchè il dipendente statale, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, non avesse instaurato un nuovo rapporto di lavoro, come invece avvenuto nella fattispecie in esame ove l’ A. aveva instaurato un rapporto di lavoro con Air Dolomite proseguendo, dunque, l’attività lavorativa. A conferma della correttezza dell’interpretazione accolta, la Corte territoriale ha richiamato il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126 citato che escludeva l’applicazione degli artt. 124 e 125 citati e la relativa costituzione di una posizione assicurativa presso il FPLS dell’Inps ove i dipendenti, cessati dal servizio, avessero assunto un altro servizio di cui si dovesse effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente; che tale ipotesi si era verificata nel caso in esame in cui il ricorrente non aveva cessato la sua attività, ma l’aveva proseguita nel privato con la conseguenza che la fattispecie non poteva essere regolata dalle norme indicate dall’Istituto, ma doveva ricadere nella disciplina propria della ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste l’ A. che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 2 aprile 1958, n. 322, art. 1 e della L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, l’Inps evidenzia che il quesito di diritto che la Corte d’appello era chiamata a risolvere era il seguente: se il dipendente civile o militare dello Stato cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio e che successivamente abbia instaurato un rapporto di lavoro privato, al fine di valorizzare la contribuzione versata dal datore di lavoro pubblico, possa utilizzare l’istituto della costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti del Fondo previdenza dei lavoratori subordinati istituito presso l’Inps, oppure se possa avvalersi dell’istituto della ricongiunzione.

L’Inps rileva che, al momento di cessazione dal servizio dell’aeronautica, il ricorrente non possedeva i requisiti per godere della pensione e che, pertanto, era applicabile la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’Inps che avviene ope legis al verificarsi delle condizioni previste dalla legge in base al D.P.R. n. 1092del 1973, artt. 124 e ss. e che si sostanziava nel passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di previdenza, costituita presso l’Inpdap al FPLD dell’Inps, senza l’applicazione di interessi.

Secondo l’Inps, la ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979, opererebbe solo allorquando la contribuzione accreditata presso la previdenza obbligatoria sostitutiva sarebbe di per sè sola sufficiente per il riconoscimento del diritto a pensione.

4.Il ricorso deve essere accolto.

La Corte d’appello ha affermato che vi era stata prosecuzione di attività lavorativa presso l’Air Dolomite per cui non era applicabile il D.P.R. n. 1029 del 1979, artt. 124 e ss., menzionato dall’Inps. A conforto della tesi accolta la Corte territoriale ha richiamato l’art. 126 del D.P.R. citato che disciplina proprio i casi di esclusione dall’applicazione dell’art. 124 citato, tra i quali la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Secondo la Corte doveva, pertanto, trovare applicazione la L. n. 29 del 1979 sulla ricongiunzione il cui art. 2 prevede che “la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente”.

3.La tesi accolta dalla Corte di merito non è fondata e va data continuità ai principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019.

Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr Cass. n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.

In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all’Inps -Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell’art. 125 citato.

Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch’esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).

4.Al momento della domanda di ricongiunzione il 21/11/2000, anteriore al 2010, l’ A., invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”.

A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico presso l’Air Dolomite risulta instaurato dal ricorrente dopo due mesi dalla cessazione del rapporto pubblico, va rilevato che una corretta interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall’Inps secondo cui la norma si riferisce all’ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo Inps rappresentò il frutto di una libera scelta dell’ A. di lasciare l’aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea.

6. Per le considerazioni di cui sopra il ricorso dell’Inps è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda dell’ A. con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione dell’onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull’ammontare dei contributi che I’INPDAP doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall’Inpdap al FPLS Inps non sono dovuti in applicazione degli artt. 124 e ss. D.P.R. n. 1092 citato.

La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda dell’ A..

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020

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