Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17611 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21974-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, Messo la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARLA D’ALOISIO, EMAN UELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR

49, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA FALZONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO VOCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.G. propose opposizione contro gli avvisi di addebito, notificati nell’interesse dell’Inps, aventi ad oggetto il pagamento di contributi, somme aggiuntive e sanzioni da versare alla Gestione commercianti dell’Inps per gli anni 2006-2012;

2. accolta l’opposizione dal Tribunale, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 10/3/2015, ha rigettato l’appello dell’Inps, ritenendo insussistenti i requisiti per l’iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti: la Corte ha infatti osservato che la società “Lilium di G.G. & c. s.a.s.” di cui la G. era socia, non svolgeva attività commerciale, giacchè la sola attività in concreto esercitata era limitata alla gestione di un unico immobile concesso in locazione;

3. l’Inps propone ricorso per la cassazione di tale sentenza; resiste la G. con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss. e della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 nonchè degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c.;

2. il ricorso è inammissibile, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145, seguita da Cass. 6/9/2016, n. 17643, e Cass., 25/8/2016, n. 17328);

3. presupposto per 1′ iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. n. 160 del 1975, l’art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

4. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. ord., 16/12/2016, n. 25017);

5. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016), sicchè diviene irrilevante la circostanza che ad esercitare l’attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n. 3145/2013; v. pure Cass. n. 845/2010), così come non rileva che la originaria ricorrente fosse l’unico socio accomandatario, nè che la stessa non abbia dedotto di svolgere altra attività lavorativa indicando chi, al suo posto, abbia svolto attività di gestione della società;

6. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

7. l’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte territoriale, che, in coerenza con i principi regolatori della materia, ha espresso il suo convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, rilevando che l’attività svolta dalla società era limitata al godimento dell’immobile di cui era proprietaria, e non anche all’attività di intermediazione;

8. dal rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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