Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17611 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14346/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SODELE MAGAZZINI E FRIGORIFERI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMES COFFRINI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2037/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 17/11/2014, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR dell’Emilia Romagna con sentenza n. 2037, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio – Ufficio di Reggio Emilia – avverso la decisione della CIP di Reggio Emilia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Sodele Magazzini e Frigoriferi S.r.l. avverso avviso di classamento, che, rettificando la proposta della contribuente in ordine al proprio complesso produttivo, sito nel Comune di (OMISSIS), di cui alla denuncia di variazione in data 28.10.2008 con procedura DOCFA, aveva, ferme restando le categorie D/7, attribuito al compendio di cui al foglio 2, part. 70 sub. 4 la rendita di Euro 150.840,00 in luogo di quella proposta di Euro 112.840,00, e, al compendio di cui al foglio 2, part. 320, sub. 1 la rendita di Euro 27.424,00 in luogo di quella proposta di Euro 17.472,00.

Il giudice di secondo grado disattese il gravame dell’Ufficio, ritenendo essenzialmente l’atto impugnato carente di idonea motivazione.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimata società resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la sentenza impugnata ha deciso la controversia in base ad eccezione della contribuente da qualificarsi nuova, relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, che la contribuente ha formulato per la prima volta solo con la memoria integrativa depositata in grado d’appello.

Il motivo è fondato.

L’Amministrazione ricorrente ha riportato (pagg. 2 e 3 del ricorso), in ossequio al principio di autosufficienza, i motivi addotti dalla ricorrente a sostegno dell’impugnazione proposta dinanzi alla CTP di Reggio Emilia che attengono, tutti, al merito delle rettifiche delle rendite catastali proposte, lamentando, sotto diversi profili, l’incongruità delle rendite catastali come rideterminate in rettifica dall’Ufficio.

Il vizio di motivazione dell’atto impugnato, quindi, costituisce eccezione nuova fatta valere solo in grado d’appello dalla contribuente con la memoria integrativa. Trattandosi di eccezione in senso stretto, la sua formulazione per la prima volta dalla contribuente in grado d’appello incorre nel divieto di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (come da giurisprudenza costante di questa Corte; tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25776; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2012, n. 23592; da ultimo, quanto ai tratti distintivi tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato o mete difese, le quali sfuggono alla preclusione di cui all’art. 57 del citato decreto, riferibile solo alle prime, cfr. Cass. sez. unite 27 gennaio 2016, n. 1518).

Nè è fondata l’eccezione d’inammissibilità del relativo motivo formulata dalla controparte, in ragione del fatto che la censura è stata articolata per la prima volta in sede di legittimità, stante la rilevabilità d’ufficio della dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

La società controricorrente, al fine di resistere al motivo di ricorso avverso, ha altresì dedotto di avere solo sviluppato delle considerazioni già insite nella pronuncia di primo grado, ma anche tale difesa non appare meritevole di essere condivisa, essendo chiara la demarcazione tra il vizio di motivazione dell’avviso di classamento, attinente alla contestazione della legittimità dell’atto, e la denuncia d’incongruità delle rettifiche apportate alle rendite dall’Ufficio, che attiene propriamente al merito.

Ugualmente è fondato il secondo motivo.

La sentenza impugnata è incorsa, come denunciato dall’Amministrazione ricorrente con il secondo motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel vizio di omesso esame di fatto decisivo della controversia.

La censura, diversamente da quanto esposto dalla difesa della società controricorrente, non è riferita alla pronuncia di primo grado, ma adduce che la pronuncia della CTR, laddove ha affermato che l’Ufficio si sarebbe unicamente rimesso, ai fini della valutazione estimativa, “a documenti di prassi ed elaborazioni dottrinarie”, ha sostanzialmente ignorato i precisi elementi fattuali addotti, che avrebbero dovuto far apprezzare la congruità delle rendite attribuite e cioè: a) la diversa valutazione del terreno di pertinenza in relazione alla determinazione congiunta di aree coperte e scoperte in relazione all’attribuzione per le unità immobiliari comprese nelle categorie “gruppo B” di un valore unitario a mq in conformità alla normativa catastale in materia di cui al D.P.R. n. 138 del 1998; b) la necessità di valutare, ai fini dell’attribuzione delle rendite, non solo l’immobile in sè, ovverosia le opere murarie, ma anche i cd. impianti fissi (nella fattispecie gli impianti delle celle frigorifere) che dal reciproco collegamento acquistano l’utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi (come più volte statuito dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 29 aprile 2015, n. 8661; Cass. sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15669; Cass. sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7372).

Si tratta, in effetti, dell’omessa valutazione di fatti, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminati, avrebbero determinato un diverso esito della controversia.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del terzo, con il quale l’Amministrazione ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di classamento impugnato, per violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28, 29 e 30, D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. n. 88 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo e secondo motivo, assorbito il terzo, e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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