Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17610 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16145/2009 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE Bruno, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIACENZA DOMENICO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA Gabriele, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZOLENI CLAUDIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3830/2008 del TRIBUNALE di TORINO del

22/05/08, depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Piacenza Domenico, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Torino il 10 ottobre 2006 respingeva l’opposizione di P.G. avverso il decreto ingiuntivo, emesso nel 2006, con cui gli si ordinava il pagamento di Euro 593,69 per spese condominiali maturate a partire dal 1998.

L’appello veniva dichiarato inammissibile dal tribunale di Torino con sentenza n. 3830 del 3 giugno 2008, impugnata con l’odierno ricorso, notificato il 30 giugno 2009.

Il tribunale affermava che la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità il 10 ottobre 2006, avrebbe dovuto essere impugnata con immediato ricorso per cassazione.

Il ricorso si articola su 4 motivi.

Il Condominio di (OMISSIS) resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile, perchè nessuno dei motivi soddisfa i requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

E’ stata infatti omessa la formulazione dei quesiti di diritto e l’indicazione specifica del fatto controverso richiesta in relazione alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I motivi che denunciano violazione di legge e vizi in procedendo non si concludono con un quesito di diritto. Per contro l’art. 366 bis c.p.c., è finalizzato a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola lettura del quesito l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (Cass. 2658/08) da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09).

I motivi che espongono vizi di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, sono viziati dalla mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio denunciato.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA