Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17610 del 24/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 24/08/2020), n.17610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28794-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE PAOLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA LA

ROCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/05/2014 R.G.M. 375/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 27.5.2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS per contributi dovuti da S.C. alla Gestione separata nell’anno 2004; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che S.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 ss., D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f), e art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020

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