Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17610 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1106-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, difesa dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARUCO ed

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERUTIA, n. 44, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO PICCI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZINALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona dei legale rappresentante, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.a. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede DELL’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso unitamente e, disgiuntamente dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI MARITATO LELIO, CARLA

D’ALOISIO, DE ROSE EMANUELE ED ESTER ADA VOTA SCOPLINO;

– controricorrente –

e contro

FERRARI MAURIZIO ROSARIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1616/2015 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 01.07.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06.06.2017 dal Presidente dott. PIETRO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. F. ha proposto opposizione contro sei intimazioni di pagamento, notificate in data 29.6.2012, emesse per non aver integralmente pagato SEI cartelle esattoriali, le nn. (OMISSIS), per contributi previdenziali dovuti all’INPS.

2. Il Tribunale di Brindisi ha accolto l’opposizione e ha dichiarato, da un lato, nulle le cartelle esattoriali (OMISSIS) e, dall’altro, prescritti i crediti di cui alle rimanenti cartelle esattoriali per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.

3. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, con l’adesione di INPS e SCCI, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

La parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.

4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto anche dall’ INPS con controricorso.

Il sig. F. non ha svolto attività difensiva.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre imugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3,commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficicacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dsell’inps, che dall’1 gennaio 2011 ha statuito la cartella di pagamento per i credili di natura previdenziali di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle ssuu 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

3. Il sig. F. non ha svolto attività difensiva, pertanto, non deve provvedersi sulle spese del giudizio nei suoi confronti. Quanto invece all’INPS, le relative spese vanno compensate, essendosi costituito a sostegno della posizione della ricorrente.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese nei confronti dell’INPS. Nulla sulle spese dell’intimato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA