Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17610 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13951/2015 proposto da:

UNIFILO SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO D’ARRIGO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6150/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 27/10/2014, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La GER della Lombardia, con sentenza n. 6150/2014, depositata il 26 novembre 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dalla UNIFILO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Milano – che aveva totalmente respinto i ricorsi, di seguito riuniti, della società avversi avviso di accertamento ai fini Ires ed Irap per gli anni dal 2007 al 2010 – limitatamente alla ritenuta applicabilità del cumulo giuridico sulle sanzioni.

La vicenda traeva origine da processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in forza del quale l’Amministrazione aveva determinato per gli anni in questione un maggior reddito imponibile, contestando l’indebita deduzione di costi contabilizzati in forza di numerose fatture, emesse dalle ditte CMF di M.F. e Emme – Effe di M.F., subentrata in data 31.10.2008 alla prima nelle more cessata, relative ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti (acquisto da parte della società di rottame ferroso, esente Iva).

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, prestando il fianco tutti al medesimo rilievo.

Con essi la società ricorrente propone formalmente distinte censure per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Nell’ambito del primo, in particolare, la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40 e 41 bis, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., avrebbe attribuito a meri indizi addotti dall’Agenzia delle Entrate, contraddetti da altri elementi addotti dalla contribuente, la natura di presunzioni gravi, precise e concordanti atte a fondare la valutazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.

Muovendo quindi dal medesimo presupposto, parte ricorrente deduce, con il secondo motivo – ipotizzando che, al più, sulla base degli clementi di prova acquisiti, le operazioni di cui alle succinte fatture potevano qualificarsi come soggettivamente inesistenti, essendo state reali le consegne dei rottami ferrosi ed i costi contabilizzati nelle relative fatture – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e, quindi, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Appare di assoluta evidenza che le censure, così come articolate dalla società ricorrente, pur ancorate formalmente al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, siano tutte costruite nel senso di prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio quale sottoposto all’esame del giudice di merito. Sufficiente, al riguardo, è sottolineare l’insistenza con la quale, in ciascun motivo di ricorso, la società si soffermi in dettaglio sul contenuto delle dichiarazioni di terzi (i trasportatori che avrebbero effettuato le consegne del materiale in più occasioni), per evidenziare come, impropriamente, nella presente sede di legittimità, in cui ciò è precluso, parte ricorrente riproponga nuovamente le medesime questioni di fatto onde richiederne un diverso apprezzamento alla Corte di cassazione adita.

Giova ricordare in proposito che è costantemente affermato da questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, mentre “il tizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, viceversa, Palleggiane di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (tra le molte, più di recente, si vedano Cass. sez. lav. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, a 26110; Cass. sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8135, quest’ultima proprio in tema di declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale era stata contestata la valutazione resa dalla CTR in ordine alla concludenza di una prova presuntiva).

Nella fattispecie in esame, concernente ricorso per cassazione avverso sentenza depositata il 26 novembre 2014, va peraltro rilevato come, in astratto, troverebbe comunque applicazione la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), che deve sostanziarsi, come chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054) nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione e perplessa ed incomprensibile.

Nulla di tutto ciò è riscontrabile invece nella sentenza impugnata, sorretta da motivazione sufficiente e coerente sul piano logico -formale.

Stante l’inammissibilità di ciascun motivo di ricorso, esso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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