Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1761 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31505/2018 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv.to Caterina Bozzoli, con studio in Padova via Trieste 49,

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.P., cittadino (OMISSIS), ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, deliberato dalla competente Commissione territoriale, per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, così come previsto dal D.Lgs. art. 35bis, modificato dal D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 nonchè la violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. per omessa traduzione del diniego nel dialetto da lui conosciuto, e cioè il “(OMISSIS)”.

1.1. Lamenta che il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, respingendo la richiesta di remissione in termini, nonostante che la notifica del provvedimento fosse stata tradotta in lingua inglese, e che egli, anche in sede di audizione, aveva dichiarato di comprendere soltanto il proprio dialetto: ciò, in tesi, configurava una violazione delle norme invocate che prevedevano l’obbligo della traduzione scritta dei provvedimenti che incidono sul diritto di soggiorno dello straniero.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3.Premesso che la censura è alternativamente riferita all’omessa traduzione del provvedimento di diniego (in rubrica) e del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 primo cpv sub rubrica) e che non è dato comprendere a quale atto la critica è riferita, si osserva che le disposizioni sopra richiamate di cui viene denunciata la violazione impongono, ove non sia possibile la traduzione in una lingua comprensibile per il richiedente asilo, la traduzione in una delle lingue veicolari da lui indicate.

1.4. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento” (cfr. 420/2012; Cass. 16470/2019).

2. Nel caso di specie, risulta che l’audizione personale del ricorrente dinanzi alla Commissione si era svolta in lingua “(OMISSIS)” (cfr.pag. 2 secondo cpv. del decreto impugnato); e che in sede di audizione egli era stato espressamente edotto, con l’ausilio dell’interprete di lingua madre, del termine per la proposizione del ricorso e che aveva dichiarato di aver compreso l’avvertimento (cfr. doc. 3 prodotto).

2.1. Risulta, infine, che il provvedimento fosse stato tradotto in tutte e quattro le lingue veicolari.

2.2. In tale situazione, il Tribunale ha correttamente applicato le norme invocate, non ricorrendo alcuna delle violazioni denunciate.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente/dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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