Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1761 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16312-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M. elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MARCONI 57,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORIS MASCIOLI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2014 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il

07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore della ricorrente che

insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Cimaglia Giulio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Pesaro, adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, in accoglimento della domanda di T.M., ha condannato l’INPS a corrispondere in favore di questa l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.4.2014, oltre interessi legali, limitatamente ai periodi di mancato ricovero presso istituto a spese dello Stato; ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.750,00, per la fase di istruzione preventiva e in Euro 5.900,00 per il successivo giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.

L’INPS, con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo limitato alla statuizione relativa alle spese di lite. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria.

Il Consigliere relatore ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Si premette che con l’unico articolato motivo, l’istituto previdenziale, ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, dell’art. 1 e art. 6, comma 1 delle tariffe forensi approvate con D.M. n. 127 del 2004, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5, L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6 e della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014. Ha censurato la decisione in punto di quantificazione delle spese sia del giudizio per ATP sia del successivo giudizio instaurato in esito a dichiarazione di dissenso dalla conclusioni del ctu officiato in quel procedimento. Ha sostenuto la inesatta individuazione dello scaglione di riferimento e l’assenza di motivazione in merito alle ragioni giustificative del discostamento dai valori medi di liquidazione previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014.

11 ricorso è manifestamente infondato.

Preliminarmente devono essere disattese le eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione e di improcedibilità dello stesso formulate dalla parte controricorrente.

Quanto alla prima eccezione, fondata sulla circostanza che la notifica del ricorso era avvenuta presso lo studio dell’Avv. Loris Mascioli in Urbino, via Bonconte di Motefeltro n. 18, anzichè in Pesaro, via Tumiati n. 26/1, presso lo studio dell’Avv. Luca Mascioli, premesso che la notifica del ricorso per cassazione risulta effettuata a mani Loris Mascioli, indicato come procuratore della T. nella sentenza impugnata, si rileva che l’eventuale vizio di notifica, come riconosciuto dalla stessa parte controricorrente, risulta sanato dalla tempestiva costituzione di questa (ex plurimis Cass. n. 908 del 2005)

Parimenti è infondata la eccezione di improcedibilità del ricorso fondata sull’assunto del relativo deposito in violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1. Dall’esame del fascicolo di causa risulta, infatti, che il ricorso è stato depositato in data 2 luglio 2014 e, quindi, nel rispetto del prescritto termine di venti giorni decorrente dalla data della notifica pervenuta al destinatario in data 18 giugno 2014.

Tanto premesso si rileva che nel caso di specie, poichè la liquidazione delle spese, sia del giudizio per ATP sia di quello definito con la sentenza impugnata, è avvenuta successivamente all’entrata in vigore – il 3.4.2014 – del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi del relativo art. 28, trovano applicazione i criteri previsti dal detto D.M..

L’art. 5 del D.M., rubricato “Determinazione del valore della controversia”, al comma 1 stabilisce che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa “salvo quanto diversamente disposto dal presente comma” è determinato a norma del codice di procedura civile.

Venendo in rilievo una prestazione assistenziale, non versandosi in alcuna delle diverse ipotesi contemplate dal comma in esame, il valore della controversia, ai fini della corretta individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la determinazione delle spese di lite, deve essere determinato in conformità del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo il quale “le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. (Cass. ss.uu. n. 10454 del 2015).

Tenuto, quindi, conto dell’ammontare delle somme dovute per due anni, quale risultante dagli importi mensili della prestazione in controversia indicati in ricorso dall’INPS, importi non specificamente contestati dalla parte controricorrente, lo scaglione di riferimento risulta effettivamente essere quello previsto per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 e Euro 26.000,00.

Tanto premesso si rileva che le somme liquidate a titolo di spese nella sentenza impugnata risultano coerenti con il detto parametro, secondo quanto evincibile dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014; ciò sia avuto riguardo alle somme liquidate in relazione al procedimento per ATP per il quale occorre aversi riguardo a quanto previsto dalle dette tabelle in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva dinanzi al Tribunale (punto 9), sia per le somme liquidate in relazione al giudizio definito con la sentenza impugnata per il quale occorre fare riferimento a quanto previsto per le cause di previdenza (punto 4). Per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra Euro 5.200,01 e Euro 26.000,00, l’importo complessivo del compenso parametro risulta pari a Euro.135,00 di talchè la somma liquidata nella sentenza impugnata, di poco superiore a tale cifra, risulta del tutto coerente con la previsione di cui all’art. 4 comma 1, seconda la quale il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola fino all’80%.

Si tratta di valutazione di fatto del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità, ma che comunque risulta solo genericamente censurata.

A tanto consegue il rigetto del ricorso.

L spese del giudizio sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.600,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Con distrazione in favore degli Avv. ti Loris Mascioli e Giulio Cimaglia, antistatarii.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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