Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17609 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 28/07/2010), n.17609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell’avvocato FALINI

GIORGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BRAVETTI CARLO, giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2001 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/05/2001;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per manifesta fondatezza con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria di primo grado di Milano accolse la opposizione proposta dai coniugi G.A. e S. M. avverso l’accertamento del reddito di fabbricati per l’anno 1983, ma respinse la loro richiesta di uniformare il reddito di partecipazione societaria a quello posto in discussione dalla società partecipata.

I contribuenti appellarono la decisione, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e comunque ribadendo la richiesta di uniformare il loro reddito a quello della società.

Propose appello anche l’ufficio delle imposte dirette, che non si oppose tuttavia a quest’ultima richiesta, alla quale i contribuenti in corso di giudizio anteposero quella di sospensione, in attesa della pronuncia della commissione tributaria provinciale di Taranto, presso cui pendeva la controversia della amministrazione finanziaria nei confronti della società.

La commissione tributaria regionale con sentenza 28 maggio 2001 dichiarò inammissibili le impugnazioni, in quanto gli appellanti non avevano depositato la copia delle impugnazioni notificate alla controparte, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

Propongono ricorso con un motivo G.A. e S. M.; non svolge difese la Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo denunziano i ricorrenti violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 80.

Deducono di avere proposto l’appello nell’anno 1994 e di averlo depositato quando era ancora in vigore il D.P.R. n. 636 del 1972, che prevedeva solo l’obbligo di depositare l’atto presso la segreteria della commissione tributaria e non anche di notificarlo alla controparte; sicchè, avendo le disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, effetto – a norma del relativo art. 80 – dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, avvenuto l’1 aprile 1996, la decisione di inammissibilità era risultata illegittima.

La censura è fondata, alla stregua del disposto delL’invocato art. 80, comma 2 e tenuto conto della espressa previsione dell’art. 72, comma 1, che per le controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado stabilisce che “la consegna o spedizione del ricorso o dell’atto di appello ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, comma 1 e art. 22, comma 2, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli artt. 22 e 53 comma 2” (Cass. 30 gennaio 2002 n. 1183; 24 maggio 2002 n. 7612).

Il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudice di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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