Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17608 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14901/2009 proposto da:
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA OTTAVIANO, N. 91 presso lo studio dell’avvocato
D’OTTAVIO Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/2008 del GIUDICE DI PACE di LAUREANA DI
BORRELLO del 17/01/08, depositata il 24/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24 aprile 2008 il giudice di pace di Laureana di Borrello respingeva l’opposizione proposta il 6 luglio 2006 da M.A. avverso il verbale di contestazione di infrazione dell’art. 141 C.d.S., commi 8 e 11 e art. 15 C.d.S., comma 1, rilevata dalla Polizia stradale di Vibo Valentia, a seguito di incidente stradale verificatosi il 13 aprile 2006.
Il M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 giugno 2009, al quale il Ministero dell’Interno, assistito dall’avvocatura erariale, ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso immediato per cassazione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Come osservato nel controricorso, avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs n. 40 del 2006, art. 26.
Detta norma, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso le relative sentenze soggette alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.).
La pronuncia del giudice di pace è stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed è soggetta a questa nuova disciplina (Cass. 13019/07; 10775/08;SU 27339/08).
Doveva quindi essere impugnata con appello proposto al tribunale territorialmente competente (SU 23285/10).
La ricorribilità diretta per cassazione permane soltanto per le ordinanze di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che sono quelle con le quali il giudice competente dichiara l’opposizione inammissibile per tardività del ricorso (Cass. 28147/08).
Infondatamente il ricorso deduce che il giudice di pace non ha qualificato l’azione proposta dal M. come opposizione L. 24 novembre 1989, n. 689, ex art. 22. Il dispositivo della sentenza richiama infatti specificamente la L. n. 689 del 1981; inoltre tutta la trattazione della causa, svolta con opposizione depositata davanti al giudice di pace, convocazione delle parti e lettura del dispositivo in udienza dimostra inequivocabilmente che è stata fatta applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., comma 2, che richiama la L. n. 689, art. 22.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusìone delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011