Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17608 del 28/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
VASPE SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
MANGILI 3, presso lo studio dell’avvocato DE STASIO BERNARDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRICCHI MASSIMO, giusta
delega in calce;
– controricorrente –
e contro
S.G., V.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 135/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 23/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2010 dal Consigliere Dott. DONATO PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.G. cedette al socio V.F. la sua quota di capitale sociale della Srl Vaspe, che si obbligò attraverso il V., legale rappresentante, a restituire quanto ricevuto a titolo di finanziamento infruttifero.
La Agenzia delle Entrate assoggettò l’atto di finanziamento enunciato nell’atto di cessione predetto ad imposta proporzionale dei 3% e avverso l’avviso di liquidazione proposero opposizione lo S., il V. e la società, eccependo la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e in subordine chiedendone l’annullamento per non essere dovuta la imposta.
La Agenzia delle entrate resistette e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso in parte, ritenendo dovuta l’imposta, oltre alla sanzione, nel minimo, trattandosi di atto da registrare in termine fisso con l’aliquota dell’1% ex art. 4 n. 5 tariffa, parte prima D.P.R. n. 131 del 1986.
L’Amministrazione Finanziaria impugnò la decisione invocando l’art. 4, comma 1 e 5 della tariffa.
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello ritenendo che l’atto non sia tassabile in termine fisso, ai sensi del D.P.R. n. 31, art. 22, comma 2, che contempla la ipotesi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, per i quali la norma esclude la imposizione, se gli effetti delle disposizioni enunciate sono cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene la enunciazione. E nella specie gli effetti del finanziamento fruttifero erano cessati essendo di carattere istantaneo.
Ha inoltre dichiarato il giudice di appello che la sentenza di primo grado non può essere riformata perchè manca l’appello del contribuente e confermato quella decisione attraverso la argomentazione testè riferita.
Propone ricorso con due motivi la Agenzia delle entrate; resiste con controricorso la società Vaspe.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione dell’artt. 329 e 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 56;
art. 2909 c.c. e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, nonchè della tariffa; vizio di motivazione.
Premesso che era passato in giudicato, in quanto non impugnato, il punto della decisione relativo alla circostanza che l’atto enunciato fosse soggetto a registrazione in termine fisso, addebita la ricorrente al giudice di appello di aver posto a fondamento della decisione che l’atto enunciato fosse stato un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso e si sottraesse alla imposizione per la istantaneità dei suoi effetti, a norma dell’art. 22; così finendo per omettere di pronunziare sull’oggetto della controversia, che riguarda la tassabilità ex art. 4, n. 5, della tariffa parte prima, ovvero ex art. 9; norma quest’ultima di cui la ricorrente invoca la applicazione, perchè non si tratta di atto societario di costituzione o di aumento di capitale, ma di “atto diverso da quelli altrove indicati avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
Con il secondo la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e il vizio di motivazione.
Quand’anche fosse atto soggetto a registrazione in termine fisso, precisa la ricorrente che esso è privo di istantaneità e lamenta la apoditticità dell’affermazione, equivalente ad una petizione di principio.
Il primo motivo è fondato.
E’ pacifico che il primo giudice, dichiarando l’atto soggetto alla imposizione con l’aliquota dell’1%, accertò che il finanziamento dovesse essere registrato in termine fisso; raggiunse poi la conclusione che la tassazione – specifico oggetto della controversia dovesse compiersi con tale aliquota in quanto atto di conferimento societario.
La Commissione Tributaria Regionale, eludendo quel punto, non controverso perchè non impugnato, relativo alla registrazione in termine fisso, ha dato applicazione all’art. 22, comma 2, che contempla il presupposto diametralmente opposto della non registrabilità in termine fisso ed ha considerato che avesse effetti istantanei l’atto di finanziamento, così da un lato pronunziando in eccedenza rispetto ai temi sottoposti al suo esame e dall’altro omettendo di pronunziare sul tema controverso della misura della tassabilità.
Il primo motivo può dunque essere accolto, mentre il secondo resta assorbito.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010