Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17608 del 24/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 24/08/2020), n.17608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22402-2014 proposto da:

DIOGUARDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati VITO INTARTAGLIA,

DARIO PORCELLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3994/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/02/2014 R.G.N. 1249/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.2.2014, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Dioguardi s.r.l. in liquidazione avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme per sgravi ex L. n. 448 del 2001 indebitamente fruiti;

che avverso tale pronuncia Dioguardi s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto incontestato il mancato rispetto dei minimali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, laddove la circostanza era stata contestata sia nel ricorso in opposizione che nella comparsa di costituzione in appello; che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 414 c.p.c. per avere la Corte territoriale esaminato il merito della vicenda, nonostante l’avvenuta costituzione tardiva in primo grado dell’Istituto e la sua decadenza dalla produzione documentale avente ad oggetto il verbale ispettivo;

che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, e art. 4, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 44, per avere la Corte di merito ritenuto che le dimissioni dei lavoratori per i quali era stato chiesto il beneficio dello sgravio dovessero refluire negativamente sulla sua possibilità di beneficiarne, ancorchè esse fossero intervenute in tempi diversi e non si trattasse di licenziamenti;

che, con riguardo al primo motivo, va preliminarmente ribadito che, nel rito del lavoro, il limite temporale rilevante ai fini dell’operatività della preclusione derivante dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi addotti dall’attore e/o dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti dal convenuto è costituito dall’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., comma 1, (Cass. S.U. n. 761 del 2002 e, da ult., Cass. n. 31704 del 2019);

che, ciò premesso, il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, non riportandosi in ricorso nè il contenuto della memoria di costituzione dell’INPS in primo grado nè quello del verbale della prima udienza e non potendo conseguentemente comprendersi nè se l’affermazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio circa l’avvenuto impiego di dipendenti “regolarmente retribuiti secondo la normativa di settore” (così il ricorso per cassazione, pag. 5) fosse stata o meno contestata dall’INPS in sede di costituzione nè se l’INPS avesse allegato specifiche circostanze di fatto in ordine alla misura delle retribuzioni corrisposte dall’odierna ricorrente che rendessero a contrario necessaria una sua specifica contestazione;

che il secondo motivo è infondato, essendo consolidato nell’orientamento di questa Corte di legittimità il principio di diritto secondo cui l’onere della prova concernente il diritto agli sgravi incombe sul datore di lavoro (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 1157 del 2018) e non potendo, pertanto, la tardività della costituzione dell’ente previdenziale esimere il giudice dalla verifica della sussistenza dei relativi presupposti di fatto, ciò che la Corte di merito ha per l’appunto acclarato ricorrendo anche alla mancata contestazione ex parte actoris della “ricostruzione difensiva dell’INPS” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

che il terzo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, atteso che, avendo la Corte di merito correttamente rilevato che il rispetto dei minimali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva costituisce presupposto autonomo e indefettibile del diritto alla fruizione del beneficio degli sgravi contributivi ex L. n. 448 del 2001, la circostanza dell’avvenuta corresponsione di retribuzioni inferiori ai minimali (ibid.) costituisce ex se motivo di decadenza dal beneficio, che rende irrilevante la questione proposta con la censura;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020

 

 

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