Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17608 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3148-2015 proposto da:

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, ((OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2073/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza del 19/4/2011, il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti dell’eccepita prescrizione, il ricorso proposto da C.A. – già dipendente NATO (USAF di (OMISSIS)) transitato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex L. n. 98 del 1971 in posizione B1 – inteso ad ottenere la declaratoria del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 dell’1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare. La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero e confermato la pronunzia impugnata osservando che: – sia l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6/12/2000), sia il Consiglio di Stato (sez. 4 28/12/2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto da Corte cost. 243/93; – nel contratto collettivo 1998/2000 l’i.i.s. era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l’art. 20 del c.c.n.l. comparto Ministeri sottoscritto il 16/6/2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l’i.i.s. dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo. Ad avviso dei giudici di merito, la circostanza per la quale a decorrere dall’1/1/2003 l’indennità, alla stregua dell’art. 20, comma 3 del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo, non determinava il mutamento della natura giuridica dell’attribuzione;

– per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico motivo di impugnazione;

– C.A. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla L. n. 98 del 1971 ed alla L. n. 596 del 1979 alle dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il Ministero. Essendo stato assunto il C. in epoca anteriore (30.11.1999) rispetto all’inglobamento dell’i.i.s. nello stipendio tabellare, avvenuto con l’art. 20, comma 3, c.c.n.l. 2002/2005 comparto Ministeri, sottoscritto il 16/1/2003 con decorrenza dall’1/1/2003, sostiene che il nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolarsi al momento dell’assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare a tale data;

– il motivo è manifestamente fondato alla luce dei recenti precedenti di questa Corte intervenuti in vicende del tutto analoghe (cfr. Cass. 8 aprile 2016, nn. 6962 e 6963; Cass. 11 aprile 2016, nn. 7086, 7087, 7088, 7089, 7090 ed ancora Cass. 5 agosto 2016, n. 16524, Cass. 14 ottobre 2016, n. 20908);

– si controverte del diritto del controricorrente, già dipendente della Nato, assunto in data 30 novembre 1999 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al beneficio economico previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5 (recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), secondo il quale “Il servizio prestato dal personale di cui alla L. 9 marzo 1971, n. 98, e alla L. 23 novembre 1979, n. 596, alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell’ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari all’1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalità previste dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, art. 2”;

– l’interessato rivendica, nello specifico, l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo di detto beneficio, che il Ministero ritiene, invece, non consentita in base al tenore della norma invocata;

– la causa va decisa in conformità a quanto statuito dalle sopra citate pronunce di questa Corte, alle cui motivazioni si rinvia per tutto quanto attiene all’iter ricostruttivo ed alla soluzione della controversia;

– le considerazioni di cui alla proposta, che hanno trovato conferma anche in altre successive decisioni (cfr. tra le più recenti Cass. 13 marzo 2017, nn. 6444, 6446 e 6447, Cass. 4 aprile 2017, n. 8659; Cass. 3 maggio 2017, n. 10779) sono del tutte condivise dal Collegio e deve affermarsene la validità in relazione ad ipotesi di passaggio alle dipendenze dell’amministrazione avvenuto, come per il C., prima del 1.1.2003, giacchè l’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. di categoria sottoscritto il 26 maggio 2004 ha stabilito la ricomprensione dell’i.i.s. ed il suo assorbimento nello stipendio tabellare con tale decorrenza;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va accolto con conseguente cassazione della decisione della Corte di Lecce;

– non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito nel senso del rigetto dell’azionata domanda;

– il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e quelle dei gradi di merito, anche in considerazione del consolidarsi dell’orientamento qui condiviso dopo la proposizione sia del ricorso di primo grado sia di quello per cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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