Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17608 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine dal ricorso, dall’Avvocato Natale Carbone, presso lo studio

del quale in Roma, via Germanico n. 172, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato il

17 gennaio 2015 (R.E.R. n. 266/2013);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Bruno Poggio per delega

dell’Avvocato Natale Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Catanzaro il 14 maggio 2013, in riassunzione di un precedente ricorso depositato presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, poi dichiaratasi incompetente, C.A. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un processo iniziato con ricorso depositato presso il TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, il 13 febbraio 1997, e definito con sentenza del 19 maggio 2010; giudizio volto ad ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto dell’istanza di pagamento dei corrispettivi per l’attività di plus orario prestata per gli anni 1989-1994;

che la Corte d’appello accoglieva parzialmente la domanda ritenendo che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di dieci anni, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di 5.000,00 Euro, adottando il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo;

che la Corte d’appello rigettava poi la domanda di danno patrimoniale e compensava per metà le spese del procedimento;

che avverso questo decreto il C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 111 Cost., dolendosi della entità della liquidazione, sensibilmente inferiore a quella ordinaria compresa tra 1.000,00 e 1.500,00 Euro per anno e comunque non inferiore a 750,00 Euro per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e a 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che il motivo è infondato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2001; Cass. n. 17922 del 2010);

che in una recente pronuncia (Cass. n. 18332 del 2015), questa Corte ha ritenuto che i principi affermati, alla luce anche delle indicazioni provenienti dalla Corte europea, debbano però essere integrati con gli ulteriori approdi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato, in via generale, che “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n.89, per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” (Cass. n. 12937 del 2012);

che questa Corte, inoltre, dopo aver rilevato che, con riguardo alla liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata dei giudizi amministrativi, sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), si era ritenuto (Casa., 18 giugno 2010, n. 14753; Casa., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), che fosse possibile liquidare un indennizzo pari a 500,00 Euro per anno di ritardo, ha ulteriormente affermato che, per l’indicata tipologia di giudizi, il criterio di 500,00 Euro per anno costituisce l’adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificità del caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell’oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti (Cass. n. 20617 del 2014; Cass. n. 20862 del 2014; Cass. n. 5912 del 2015);

che, alla luce di questo approdo, nella citata sentenza questa Corte ha ritenuto che il decreto impugnato si sottraesse alle censure proposte, atteso che, in presenza di sicuri indici di una sostanziale riduzione del patema d’animo, aveva liquidato un indennizzo forfettario ed equitativo, la cui idoneità ad assicurare un ristoro per la irragionevole durata del processo andava valutata con riguardo, non ai criteri generali di liquidazione di tale tipo di indennizzo (750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi), ma all’ordinario criterio di liquidazione dell’indennizzo per la irragionevole durata dei giudizi amministrativi;

che, dunque, posto che la Corte d’appello ha liquidato un indennizzo ragguagliato a 500,00 Euro per anno di ritardo, deve escludersi che sia incorsa nella denunciata violazione di legge, stante anche la non contestata mancata ottemperanza all’invito rivolto alla parte a specificare la entità della posta in gioco e la non irragionevole deduzione che evidentemente la stessa doveva essere di valore non rilevante;

che, del resto, il ricorrente si limita ad invocare l’applicazione dei criteri di liquidazione ordinari, ma non svolge alcuna specifica censura quanto alle ragioni indicate a fondamento della decisione;

che, dunque, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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