Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17607 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14095/2009 proposto da:

P.M., Z.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati iri,R0MAr PIAZZA RE DI ROMA 8, presso lo studio

dell’avvocato BOVA Giampiero, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NESTI GHERARDO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.M. (OMISSIS), V.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS Giorgio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMICO MANLIO, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

V.L., V.V.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 844/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

15/06/07, depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Bova Giampiero, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato De Arcangelis Giorgio, difensore dei

controricorrenti e ricorrenti incidentali che si riporta agli scritti

insistendo per l’inammissibilità del ricorso e per l’accoglimento

del ricorso incidentale;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Nel luglio 1991 gli odierni ricorrenti Z.M. e P. M. formulavano numerose domande nei confronti dei fratelli V., in relazione a vedute e manufatti in contestazione tra i fondi confinanti delle parti, siti in (OMISSIS).

Per quanto qui ancora interessa, il 26 maggio 2008 la Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza resa il 9 ottobre 2003 dal tribunale di Ferrara, negava che i convenuti dovessero eseguire opere ad una fognatura, non sussistendo prova di danni arrecati agli attori.

Negava inoltre che gli attori fossero titolari di una servitù di passaggio attraverso la corte distinta al fg. 53 mappale 213.

Z. e P. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 giugno 2009.

M. e V.G. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Gli altri fratelli V. sono rimasti intimati.

2) Il primo motivo del ricorso principale lamenta vizi di motivazione su un “punto decisivo della controversia”.

La censura si conclude con due proposizioni introdotte dalla parola “quindi”, che introduce un momento di sintesi apprezzabile ex art. 366 bis c.p.c.. Parte ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato come fonte di prova la c.t.u che prima aveva ammesso e che comunque non ha ritenuto di completare.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto della mancanza di prova del nesso di causalità tra le macchie di umido riscontrate al piano terra dell’alloggio dei ricorrenti e la fognatura delle controparti. Ha negato il richiesto supplemento di indagine tecnica, perchè avrebbe avuto funzione esplorativa, dovendo invece la parte onerata della prova del fatto lesivo, dimostrare, eventualmente con relazione di parte, la sussistenza dei presupposti per disporre detto supplemento.

La motivazione, che si diffonde con corretti richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è ineccepibile e non è sindacabile in sede di legittimità.

Essa infatti è sorretta dal giudizio del consulente sulla assenza di elementi che potessero collegare la fognatura e i “danni” lamentati”;

per superare questo giudizio era necessario e opportuno fornire altri elementi di valutazione che, evidenziando la carenza oggettiva o l’erroneità del primo parere, giustificasse il supplemento richiesto. Tali presupposti non sono stati forniti, nè vengono illustrati nell’odierno ricorso.

3) Il secondo motivo, che attiene al diritto di passaggio in contesa, lamenta insufficiente motivazione, violazioni di norme (artt. 1158, 1167 e 2938 c.c.) e vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c.).

Esso è inammissibile per più profili.

Quanto al vizio di motivazione, perchè manca la chiara indicazione del fatto controverso, cioè un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

3.1) Quanto agli altri profili, che concernono violazioni legge, risultano inammissibili ex art. 366 bis c.p.c., per la palese inadeguatezza del quesito di diritto e per l’incongruità rispetto alla ratio decidendi.

Il primo quesito reca: “Può il giudice di merito non riconoscere l’usucapione di un diritto reale (servitù di passo) eccependo che non si è verificata a causa di mancato uso ultraventennale verificatosi successivamente alla sua costituzione?”.

4) Il secondo quesito reca: “Può farlo, quando il convenuto non abbia eccepito tale circostanza? Ciò costituisce o meno una violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2938 c.c.? Siffatti quesiti sono del tutto inidonei a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile ratione temporis al ricorso.

Il quesito di diritto di cui alìart. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettìbile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08). Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (Cass. 2658/08) da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09).

Inoltre la sentenza impugnata, riportata in ricorso, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del passaggio ultraventennale attraverso la corte in parola, posto che il passaggio era stato impedito dal 1973 in poi. L’onere di provare questo presupposto della domanda era della parte attrice, sicchè la ratio decidendi, logica e congrua, non potrebbe essere scalfita dalle questioni apoditticamente esposte nei quesiti, restando invero poco comprensibili le proposizioni di essi, in assenza di una contestazione specifica degli accertamenti di fatto posti a base della decisione.

Anche il ricorso incidentale è inammissibile: esso è articolato in tre parti e nessuna di esse si conclude con il momento di sintesi indispensabile, come si è detto, ex art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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