Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17607 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

KEMCO DOO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV FONTANE 20 presso lo studio

dell’avvocato LIROSI ANTONIO C/O ST GIANNI ORIGONI, che lo

rappresenta e difende, procura allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 13/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente e Relatore Dott. DONATO PLENTEDA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LIROSI ANTONIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cemco D.O.O. con sede in Croazia convenne la società Ceit Srl dinanzi al tribunale di Padova perchè fosse condannata a pagare la somma dovuta di Euro 2.812.150,00.

A seguito dell’ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., comma 2, l’ufficio del registro notifico avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni per l’imposta di registro, che fu opposto dalla Kemco dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sull’assunto che l’avviso fosse stato emesso in carenza dei presupposti di legge.

La Commissione Tributaria accolse il ricorso: la sentenza fu gravata da appello da parte dell’amministrazione finanziaria.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione con sentenza 13 aprile 2006, con la quale ha osservato che la ordinanza predetta non si iscrive tra gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi ed altri atti, sicchè non è soggetta all’imposta proporzionale come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 Tar, 1^ parte; e non rileva la circostanza che la ordinanza possa divenire decisoria in seguito.

Propone ricorso con un motivo la Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 37, art. 8 Tariffa parte prima del e dell’art. 186 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Rileva che, dovendo l’imposta essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente (art. 20), i provvedimenti giudiziari non si sottraggono a tale regola e vengono tassati in base agli effetti che producono, a prescindere dalla forma di sentenza, ordinanza o decreto che assumono.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e l’art. 8 tariffa prima parte assoggettano alla imposta proporzionale gli atti della autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi; i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunione; le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, sia che rechino trasferimenti o costituzione di diritti reali sui beni immobili o su unità di porto ovvero su altri beni e diritti, sia che rechino condanne al pagamento di somme o valori, sia che accertino diritti a contenuto patrimoniale.

Specifica poi l’art. 37 che gli atti dell’autorità giudiziaria predetti sono soggetti alla imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

E’ dunque sufficiente la natura degli atti elencati, in relazione agli effetti giuridici prodotti, a costituire la ragione della tassazione proporzionale, non rilevando che nella predetta ampia categoria di atti tassabili manchi il riferimento a quello contemplato dall’art. 186 ter c.p.c., sia per la improponibilità di un siffatto richiamo, essendo la norma processuale sopravvenuta a D.P.R. n. 131 del 1986 (l’art. 186 ter e stato aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 21, a decorrere dall’1 gennaio 1993), sia per l’espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo – che è atto espressamente contemplato dalla legge sulla imposta di registro – attraverso gli artt. 633, 634, 642, 644, 647, 648 e 653 c.c..

Nè può essere condiviso l’assunto di parte controricorrente secondo cui l’ordinanza in questione non ha natura decisoria, atteso che invece si tratta di provvedimento emesso sulla base di accertamenti di fatto, produttivo di effetti giuridici sia pure in via temporanea e comunque suscettibili di stabilizzarsi.

Non occorre, infatti, ai fini del decidere, la definitività del provvedimento, essendo sufficiente come per il decreto ingiuntivo la sua esecutività, in quanto la stabilità del risultato perseguito dall’atto non è la ragione di siffatta imposizione, essa risiedendo nella sua emissione, purchè assistito dalla capacità di produrre effetti anche provvisori, sia esso conclusivo di un giudizio o di un suo grado, ovvero derivi da un sub-procedimento, o ancora preluda alla instaurazione di un ordinario giudizio contenzioso pieno, dovendo il termine “definiscono” essere inteso nel senso della conclusione di un giudizio o di una fase e non anche in quello equivalente al giudicato, come esplicitamente il combinato disposto delle norme tributarie richiamate induce a ritenere, con la previsione del conguaglio e di rimborsi, propria di una imposizione provvisoria.

Ed è del pari irrilevante la circostanza dedotta che la controparte restò contumace, mentre quella che il processo si sia estinto – quand’anche accertata, sebbene non trovi conferme della difesa avversaria e tanto non emerga dalla decisione impugnata e sebbene la ricorrente non abbia circostanziato l’evento e meno ancora abbia assunto di averlo dedotto nei gradi di merito – è inconferente, in riferimento alla questione di diritto prospettata, che attiene in via generale alla tassabilità con l’imposta proporzionale dell’ordinanza di cui si tratta sin dal momento in cui è resa, in quanto sia dichiarata esecutiva, posto che è la mera sua attitudine al giudicato a determinare la tassazione, e non la conseguita definitività; ferma restando invece la rilevanza sul piano giuridico e tributario dei successivi eventi processuali.

Il ricorso va dunque ha accolto e poichè la causa può essere decisa nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, consegue alla cassazione della sentenza impugnata il rigetto de ricorso introduttivo, con condanna della controricorrente alle spese processuali che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e 6.000,00 per onorari, per il giudizio di cassazione e in Euro 8.000,00 per ciascuno dei gradi di merito; oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo e condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per onorari, per il giudizio di cassazione e in Euro 8.000,00 per ciascuno dei gradi di merito; oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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