Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17606 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A.M., M.T., G.G., G.

D., GA.GI., R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48 presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMATO CARLO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MONTEBELLUNA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 6/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 da Presidente e Relatore Dott. DONATO PLENTEDA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA ULISSE per delega Avv.

MARINI GIUSEPPE, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso respinse con sentenza 7 ottobre 2002 il ricorso proposto da G.A.M., G., D. e Gi. e da R.G., nonchè da Morelato Teresa, avverso avvisi di liquidazione della Agenzia delle Entrate di Montebelluna. relativi ad un atto di compravendita immobiliare dell’1 giugno 1988, in cui le parti avevano dichiarato di volersi avvalere, ai fini delle imposte di registro ed invim, della valutazione automatica L. n. 154 del 1988, ex art. 12.

Gli avvisi di liquidazione originariamente emessi erano stati contestati e definitivamente annullati con sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva classificato l’immobile in (OMISSIS), mandando all’ufficio per la liquidazione degli importi dovuti.

Avverso gli atti successivi i contribuenti avevano proposto ancora, come si è anticipato, opposizione respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale predetta, la quale ha rilevato che era stato applicato l’esatto coefficiente per la classe (OMISSIS) ed erano stati esattamente calcolati gli importi dovuti.

I contribuenti impugnarono la decisione, che la Commissione Tributaria Regionale con sentenza 16 febbraio 2005 ha confermato, respingendo anche l’appello incidentale della Agenzia delle Entrate.

Ha ritenuto, per quanto ancora qui rileva, che:

l’avviso di liquidazione facesse espresso riferimento alla rendita catastale attribuita dal FU te e che era stato rideterminato solo il classamento, unico elemento incerto essendo per il contribuente la categoria;

la notifica dell’avviso era avvenuta, quanto a G.A.M. e G., in luogo corrispondente a quello in cui avevano nell’atto di compravendita dichiarato di risiedere, giusta D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, richiamato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3 e art. 76, comma 3, che supera la lassativa elencazione del codice di procedura civile circa i luoghi di notifica;

sono inammissibili il motivo relativo alla mancata allegazione degli atti, non essendosi precisato quali siano quelli non conosciuti dai contribuenti; e quello sull’onere della prova – che sarebbe rimasto inadempiuto – perchè nuovo;

l’atto indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’accertamento.

Quanto all’incidentale, relativo alle spese processuali, ha ritenuto che ricorressero giusti motivi per la compensazione; motivi che l’hanno determinata a compensare anche quelle di appello.

Propongono ricorso con tre motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Agenzia delle Entrate, i contribuenti; resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciano i ricorrenti violazione di legge e omessa motivazione sulla illegittimità dell’avviso di liquidazione, in riferimento a quanto deciso nel primo giudizio, con riguardo alla richiesta di valutazione automatica L. n. 154 del 1988, ex art. 12.

Affermano che in quel giudizio di appello era stata disposta una consulenza tecnica per stabilire la consistenza dell’immobile ai fini del classamento e della rendita e che il giudice aveva determinato il trasferimento in cat. (OMISSIS).

Era conseguita la incertezza sull’accatastamento del compendio immobiliare, per la impossibilità di conoscere quali fossero classe e rendita considerate dall’ufficio nella quantificazione del valore finale del bene, non potendosi l’ufficio rifare alle rendite utilizzate nell’originario avviso di liquidazione annullato e peraltro riferito ad un periodo in cui la categoria catastale era (OMISSIS).

Con il secondo denunziano violazione dell’art. 139 c.p.c. e vizio di motivazione. Lamentano i ricorrenti il vizio di notificazione dell’avviso di liquidazione, risultando i destinatari G.A. M. e G. in luoghi diversi da quelli in cui la notifica era avvenuta e che la inesistenza della notificazione impediva che il vizio potesse essere sanato ex art. 156 c.p.c..

Con il terzo mezzo vengono denunziate violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; L. n. 212 del 2000, art. 7; D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 e 2 bis; carenza di motivazione; violazione del principio dell’onere della prova, con riferimento al punto della decisione che ha ritenuto inammissibile il motivo in ordine alla mancata allegazione degli atti all’avviso di liquidazione.

Premesso che gli atti della Amministrazione finanziaria devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche e che debbono essere allegati gli atti di riferimento, i ricorrenti deducono di avere segnalato gli atti sconosciuti e precisamente la rendita catastale e la variazione catastale. Quanto all’onere della prova affermano di avere sin dal ricorso introduttivo e poi con l’atto di appello segnalato la carenza di riscontri probatori in ordine alla ripresa fiscale.

Il primo motivo, con cui è denunziata oltre al vizio di motivazione violazione di legge non meglio esplicitata, è infondato.

La sentenza impugnata ha interpretato la decisione resa dalla commissione regionale nel primo giudizio, nel senso che in discussione fosse solo la categoria e non la classe nè la rendita.

La valutazione non è contestata in punto di fatto, ma si assume che con il cambio di categoria dovessero essere superate e variate le vecchie classi e rendite, ma l’assunto è apodittico e se la denunzia di violazione di legge è inammissibile, per la sua genericità, quella di vizio motivazionale è senza fondamento, a fronte di una motivazione presente e congrua sul piano logico oltrechè giuridico.

Analoga sorte hanno la seconda e terza censura.

Quanto alla violazione dell’art. 139 c.p.c. e al connesso supposto vizio motivazionale, va osservato che la ratio decidendi, fondata sulle norme speciali ritenute dalla sentenza impugnata prevalenti su quelle processuali civilistiche, è stata del tutto ignorata, tanto da rendere inammissibile la doglianza, peraltro gratuita sul piano del vizio di motivazione; e tale rilievo determina l’assorbimento della questione circa la sanabilità per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

In ordine al terzo motivo la sentenza impugnata è motivata allorchè afferma che ravviso indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; e tale affermazione, lungi dall’essere negata, trova conferma nella deduzione dei ricorrenti (f. 15 ricorso), laddove si indica il fondamento dell’atto nel recupero della differenza tra l’imposta calcolata sulla base imponibile determinata con applicazione della rendita catastale attribuita dall’ute e quella calcolata sulla base imponibile dichiarata.

Quanto alla mancata allegazione di atti, il motivo è affetto da vizio di autosufficienza, perchè i ricorrenti avrebbero dovuto riportare il tenore esatto della denunzia di mancata allegazione, per superare l’obiezione della sentenza impugnata.

Del pari affetta da vizio di autosufficienza è la doglianza in ordine all’inadempiuto onere della prova, giacchè non si riportano le espressioni in primo grado e in appello con cui si sarebbe denunziata la carenza di riscontri probatori, onde superare l’assunto della Commissione Tributaria Regionale in ordine alla novità del motivo.

Il ricorso va dunque respinto con condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.300,00 per onorari.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, che non è stato parte del processo di appello e non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle entrate, in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.300,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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