Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17606 del 24/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 24/08/2020), n.17606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17934-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cesare Beccaria 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO SERENI OPERA DON GUANELLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MICIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BELLINI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/07/2013 R.G.N. 271/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.7.2013, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’Istituto Sereni Opera Don Guanella al pagamento delle sanzioni sui contributi omessi nella misura ridotta di cui alla L. n. 48 del 1988, art. 4, comma 5;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che l’Istituto Sereni Opera Don Guanella ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su tre motivi;

che l’INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

che l’Istituto Sereni Opera Don Guanella ha depositato memoria;

che la Regione Campania, n. q. di successore delle Unità Sanitarie Locali n. 46 di Napoli e n. 14 di Capua, non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 221, per avere la Corte di merito ritenuto che il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dall’Istituto controricorrente (e ricorrente incidentale) da parte delle unità sanitarie locali potesse legittimare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta;

che il motivo è fondato, essendosi chiarito che le somme percepite da un ente di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di “contributi e finanziamenti pubblici previsti per e o convenzione”, di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 221, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione al tasso di interesse legale delle sanzioni civili dovute (Cass. n. 8079 del 2014);

che, con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, l’Istituto Sereni Opera Don Guanella lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 11 del 1986 e succ. mod. e integraz., nonchè degli artt. 1260 c.c. e ss. e art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto che, non avendo le unità sanitarie locali debitrici confermato entro i 90 giorni previsti ex lege la cessione dei crediti in favore dell’INPS che esso aveva comunicato, il debito contributivo non poteva considerarsi estinto per intervenuta compensazione;

che, con il terzo motivo del ricorso incidentale, l’Istituto Sereni Opera Don Guanella si duole di violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e art. 113 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le ragioni poste a fondamento del gravame fossero differenti rispetto alla causa petendi fatta valere in primo grado, concretandosi in un’azione risarcitoria da fatto illecito a fronte della domanda di garanzia svolta nell’atto introduttivo del giudizio;

che il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e sono infondati, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la validità e l’efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all’osservanza degli specifici requisiti formali dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva (Cass. nn. 2414 del 2012, 21004 del 2014, 2334 del 2016);

che il terzo motivo del ricorso incidentale è invece inammissibile per carenza di specificità, dal momento che non risultano trascritti nel corpo del ricorso per cassazione nè il contenuto del ricorso di primo grado nè l’atto di appello, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, nè si dice in quale luogo del fascicolo di ufficio o di parte essi si troverebbero, in spregio alle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6;

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020

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