Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17606 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M. e P.T., rappresentate e difese, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales

Mangano, domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.

1103/2014, depositato il 23 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Petitti Stefano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta il 16 aprile 2012, P.M. e P.T. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un processo da loro iniziato, quali eredi di M.L., dinnanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia con ricorso del 2 febbraio 2006, definito con sentenza depositata in data 2 novembre 2011; che la Corte d’appello accoglieva parzialmente la domanda ritenendo che il giudizio presupposto, protrattosi per cinque anni, avesse avuto una durata irragionevole di circa due anni, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di Euro 1.500,00 pro quota, avendo le ricorrenti agito a tutela di una posizione processuale unica, e compensava per metà le spese di lite; che avverso questo decreto le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; che l’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza; che con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 112 c.p.c., dolendosi che la Corte d’appello abbia liquidato un indennizzo unico pur se esse ricorrenti avevano promosso il giudizio dinnanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia; che con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il D.M. n. 55 del 2014, art. 2, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’appello, pur riducendo il quantum dell’indennizzo ha comunque accolto la domanda, e che la motivazione della compensazione (“in ragione della notevole riduzione di quanto liquidato rispetto alla domanda”) non integrerebbe le gravi ed eccezionali ragioni che sole legittimano la compensazione, anche parziale, delle spese; che il primo motivo di ricorso è fondato; che dalla stessa descrizione delle vicende del giudizio presupposto contenuta nel decreto impugnato emerge che parti del giudizio dinnanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti erano state le ricorrenti, che avevano proposto il ricorso quali eredi della loro madre M.L.; che, dunque, non essendo dubbio che le ricorrenti sono state entrambe parti del giudizio presupposto, ad esse deve essere riconosciuto un indennizzo iure proprio; che l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, atteso che, per effetto della cassazione del decreto impugnato quanto alla liquidazione dell’indennizzo, dovrà procedersi ad una nuova regolamentazione delle spese; che, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta; che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi a disporre la condanna del Ministero al pagamento della indicata somma di Euro 1.500,00 in favore di ciascuna delle ricorrenti; che, quanto alle spese, le stesse vanno poste a carico del Ministero: quelle del giudizio di merito, liquidate, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dello scaglione di valore applicabile nonchè previa riduzione del 70% del compenso per la fase istruttoria e del 50% dell’importo derivante dalla somma dei compensi previsti per le singole fasi, in Euro 1.056,75 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; quelle del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di Euro 892,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; che le spese, come liquidate, vanno distratte in favore del difensore delle ricorrenti, per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, della somma di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo; condanna inoltre il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.056,75 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie, e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 892,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delle ricorrenti, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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