Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17605 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENOEL COSTRUZIONI 325 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180,

presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato AUTRU RYOLO LAURA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente e Relatore Dott. DONATO PLENTEDA;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. e L.A. vendettero alla società Enoe Costruzioni s.r.l. un immobile in (OMISSIS), consistente in un fabbricato temporaneamente inagibile; le parti chiesero nell’atto pubblico di avvalersi della L. n. 154 del 1988, art. 12, sul classamento automatico: chiesero inoltre all’Ute la attribuzione della rendita.

L’Ufficio liquidò secondo il valore dichiarato di L. 250 milioni, ma dopo il classamento rettificò il valore dell’immobile e notifico” l’avviso di liquidazione aumentandolo sino a L. 384.450.000, ridotto del 50% in relazione a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all’ici.

La Commissione Tributaria Provinciale respinse il ricorso proposto dalla società, che impugno la decisione, lamentando che il giudice non si fosse pronunziato sulla eccezione di nullità dell’avviso di liquidazione, in quanto non preceduto dall’avviso di accertamento;

dedusse anche la illegittima riduzione del 50% del valore in relazione alla inagibilità del fabbricato.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione appellata, rilevando che la rendita catastale era stata attribuita su richiesta di parte e che la riduzione del 50% del valore era stata concessa per la inagibilità del bene; ha escluso la necessità dell’avviso di accertamento, essendo la liquidazione consentita quando i beni trasferiti hanno un valore superiore al dichiarato ed ha disatteso la doglianza sull’abbattimento del valore, compiuto a vantaggio e nell’interesse del contribuente.

Propone ricorso la società con due motivi; resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate, mentre non svolge difese il Ministero della Economia e delle Finanze, cui pure il ricorso è stato notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e L. n. 154 del 1988, art. 12. Deduce che l’immobile inagibile era già in possesso di rendita catastale con la conseguenza che non doveva trovare applicazione l’art. 12, sebbene invocato dalla contribuente, per cui la valutazione dell’ufficio aveva finito per corrispondere al valore di mercato, tanto da richiedere l’accertamento e non l’avviso di liquidazione, non trattandosi del recupero della differenza di imposta.

Con il secondo mezzo si denunzia falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione al richiamo compiuto dalla sentenza impugnata della normativa prevista in materia di Ici per i fabbricati inagibili.

Mentre l’ici è tassa di possesso, quella di registro tassa la rendita o il valore dell’immobile e la rendita è espressione della capacità di produrre reddito ovvero della sua appetibilità nel mercato. Pertanto un immobile inagibile non può produrre reddito nè è appetibile, sicchè la relativa rendita non poteva che equivalere a zero.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non ha pregio. E’ dato pacifico che la odierna ricorrente chiese in sede di atto pubblico la attribuzione della rendita catastale, alla quale l’Ute procedette senza che la parte interessata fosse insorta, attraverso la opportuna impugnazione del classamento conosciuto; e ciò quand’anche vero fosse stato che erroneamente quella istanza sia stata formulata – alla tesi della sua erroneità, controricorrente ha opposto la novità della questione – già preesistendo la rendita, e non fosse invece stata la istanza proposta allo scopo di conseguire un nuovo classamento, rispetto alla dedotta circostanza della inagibilità del fabbricato, dichiarata nell’atto pubblico, come la ricorrente stessa riferisce.

Posto dunque che la attribuzione dell’Ute corrispose alla richiesta di parte e che il classamento restò inoppugnato, nessun accertamento di valore si imponeva in capo all’ufficio, tenuto solo al calcolo della imposta e dunque ad emettere l’avviso di liquidazione, avverso il quale la società ha proposto poi opposizione (Cass. 13.422/2000;

12.804 e 12.805/2000).

Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

L’ufficio ha dimezzato la rendita calcolata dall’Ute, in considerazione della dichiarata inagibilità dell’immobile e nessun rilievo ha il fondamento normativo considerato al fine della riduzione, applicata al di là della richiesta di parte, che anzi aveva invocato un nuovo classamento, come si è visto.

Ne vale assumere che l’immobile, in quanto inagibile, non fosse produttivo di reddito, al punto che “la relativa rendita avrebbe dovuto essere pressochè pari a zero”, dal momento che l’imposta di cui si tratta colpisce il valore che innegabilmente anche un fabbricato inagibile possiede, al di là del fatto che la contestazione, si ribadisce, avrebbe dovuto essere mossa alla rendita attribuita e non al valore liquidato, assunto in sede di trasferimento.

Il ricorso va dunque respinto; le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 200 per esborsi e la differenza per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, in favore della Agenzia delle entrate, non avendo svolto difese il Ministero della Economia e delle Finanze, cui pure il ricorso è stato notificato.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di tale Ministero, che non è stato parte ne processo di appello e non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 1500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA