Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17605 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.14/07/2017), n. 17605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5349-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AIR ONE S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA
CIPOLLA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 419/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 14/01/2015;
vista l’ordinanza interlocutoria emessa all’udienza del 14/12/2016;
letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata da parte
ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. l’Agenzia delle entrate ha chiesto, in sede rescindente, la revocazione della sentenza di questa Corte n. 419 del 14 gennaio 2015, oltre che, in sede rescissoria, l’annullamento della sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo – sezione distaccata di Pescara n. 113 del 15 aprile 2011;
2. in particolare ha contestato, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata – sulla quale si è fondata la declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso per cassazione – per cui “dall’esame del fascicolo processuale depositato in data 14.7.2011 dalla parte ricorrente unitamente al ricorso, risulta prodotta la copia della sentena impugnata recante in calce attestazione di autenticità rilasciata in data 28.4.2011 dal Segretario della ctr Abruzzo sez. distaccata di Pescara, tuttavia priva della relata di notifica”, quando invece, ad un più attento esame, la Corte si sarebbe potuta avvedere che detto documento recava sul retro l’attestazione di avvenuta notifica, sia pure non già a mezzo ufficiale giudiziario ma con consegna diretta all’Ufficio in data 03/05/2011, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, (come modificato dal D.L. n. 40 del 2010 convertito dalla L. n. 73 del 2010);
3. nel controricorso la società Air One s.p.a. ha eccepito pregiudizialmente che il fatto revocatorio addotto aveva in realtà costituito oggetto di contraddittorio tra le parti, avendo essa stessa eccepito, nel costituirsi in giudizio, che dal ricorso non si evinceva se quella che la parte si era riservata di produrre in cancelleria fosse una copia semplice della sentenza impugnata ovvero la stessa copia notificata all’Ufficio ad istanza della contribuente, ed aveva poi insistito nel corso dell’udienza del 22 aprile 2014 per la improcedibilità del ricorso, conclusione cui era pervenuta anche la Procura Generale, in persona del pubblico ministero di udienza (dott.ssa Zeno Immacolata);
4. l’amministrazione a sua volta ha replicato in memoria che il verbale di udienza non recava traccia delle riferite conclusioni per l’improcedibilità ad opera della contribuente, nè del Procuratore Generale;
5. da ultimo, con la memoria del 10 aprile 2017 la società contribuente ha sottolineato che “nel coso dell’intero giudizio di legittimità la ricorrente non ha mai preso posizione sulla questione dell’avvenuto deposito in cancelleria di copia della sentenza di secondo grado ad essa notificata”, sebbene detta questione fosse stata posta sin dall’originario controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. all’esito della camera di consiglio il Collegio, valutando le peculiarità dei rilievi svolti dalle parti, ha ritenuto che la causa non sia di pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), ma richieda la trattazione in pubblica udienza per una maggiore ponderazione nella pienezza del contraddittorio tra le parti.
PQM
Dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Quinta civile per la trattazione in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017