Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17605 del 05/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tenore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– ricorrente –
contro
P.G. e D.L.S., rappresentati e difesi, per
procura in calce al controricorso, dall’Avvocato Luigi Damiano,
elettivamente domiciliati in Roma, via Ettore Ximenes n. 3, presso
lo studio dell’Avvocato Vesselina T. Panova;
– controricorrenti –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 18
giugno 2014 (R.G.V.G. n. 58826/2010).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10
maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 24 settembre 2010, P.G. e D.L.S. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio civile da loro introdotto con citazione del 10 aprile 1997, deciso in primo grado con sentenza dell’e luglio 2009; che l’adita Corte d’appello, rilevato che il giudizio presupposto aveva avuto una durata complessiva di dodici anni, dalla quale dovevano essere detratti tre anni di durata ragionevole e un anno intercorso tra la interruzione del processo e la sua riassunzione, accertava una durata irragionevole di otto anni in relazione alla quale liquidava un indennizzo di 7.250,00 Euro in favore di ciascuno dei ricorrenti, adottando il criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi; che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; che gli intimati hanno resistito con controricorso. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza; che con l’unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 12 c.p.c., sostenendo che i ricorrenti, nell’atto introduttivo, avevano chiesto la liquidazione di un indennizzo non uti singoli, ma in via cumulativa; che il ricorso è infondato, atteso che i ricorrenti, che hanno partecipato in proprio al giudizio presupposto, nell’atto introduttivo hanno lamentato singolarmente il pregiudizio derivato a ciascuno di loro dalla irragionevole durata del giudizio presupposto, sicchè deve escludersi che la Corte d’appello sia incorsa nel denunciato vizio nel pronunciare la condanna al pagamento dell’indennizzo in favore di ciascuno di essi; che, del resto, costituisce principio saldamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “l’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo: qualora, pertanto, vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate dall’ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, distinto da quelli che partecipano alla vita dello stesso, il danno in questione non può essere liquidato unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati” (Cass. n. 18683 del 2005; Cass. n. 3519 del 2015); che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario; che non può, invece, essere accolta la domanda di danno per responsabilità aggravata proposta dai controricorrenti non ravvisandosi le condizioni per qualificare l’impugnazione come temeraria.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.467,50 per compensi, oltre accessori e spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016