Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17604 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

IL GIARDINIERE DI PIERSANTI LINO & C SNC;

– intimato –

sul ricorso 21380-2005 proposto da:

Il GIARDINIERE DI PIERSANTI LINO & C SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL

VIMINALE 43 presso lo studio dell’avvocato EUFRATE ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COPPOLA GIUSEPPE, costituito con

memoria di discussione;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2003 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. DONATO PLENTEDA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento principale;

udito per il resistente l’Avvocato COPPOLA GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso gli avvisi di accertamento induttivo IVA, eseguiti nel 1994 per gli anni 1986 e 1988, dopo una ispezione della guardia di finanza, propose separati ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma la società Il Giardiniere di Piersanti Lino s.n.c. la quale dedusse che non fossero avvenuti secondo le regole ordinarie, come avrebbe dovuto posto che la società aveva presentato dichiarazione integrativa di condono L. n. 413 del 1991, ex art. 50, a fronte della circostanza che non era stata presentata la dichiarazione annuale iva; lamentò inoltre la mancata valutazione di alcune fatture di acquisto.

L’ufficio finanziario resistette, sostenendo che la dichiarazione integrativa non poteva produrre effetti, perchè era stato versato un importo inferiore al 50% della imposta accettabile.

La Commissione Tributaria Provinciale respinse i ricorsi riuniti; la sentenza In appellata e la Commissione Tributaria Regionale ha accolto con sentenza 8 marzo 2004 la impugnazione, osservando che ai sensi dell’art. 50 gli accertamenti consentiti agli uffici finanziari nei casi in cui il contribuente si fosse avvalso della facoltà di accedere a condono erano solo quelli secondo le regole ordinarie, previsti cioè dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52 e non dall’art. 55, che contempla l’accertamento induttivo, aggiungendo poi che l’accertamento non poteva prescindere dalla contabilità, con l’obbligo per l’ufficio di “tenere conto delle fatture dei costi sostenuti dalla società e da questa prodotte”. Ha pertanto dichiarato il diritto a fruire del condono.

Propongono ricorso con un motivo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e l’Agenzia delle Entrate; la società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Amministrazione finanziaria denunzia violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 50 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55.

Premesso che l’accertamento era stato determinato dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA e che i limiti del potere accertativo al solo controllo secondo le regole ordinarie riguardano coloro che abbiano rettificato il reddito indicato nella dichiarazione originariamente presentata, rilevano i ricorrenti che il citato art. 50 esclude la possibilità di una sua applicazione generalizzata, posto che se fosse possibile a chi abbia omesso la presentazione della dichiarazione di avvalersi dei condono, non potrebbe trovare applicazione la previsione del terzo comma il quale stabilisce che “l’accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito … a condizione che l’ammontare della maggiore imposta accettabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50% dell’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa”; e ciò in quanto la mancanza della originaria dichiarazione impedisce che tale accertamento avvenga secondo le regole ordinarie. Con il ricorso incidentale la società contribuente, “per mero tuziorismo solleva nuovamente la eccezione di decadenza dalla possibilità di accertamento oltre il 31 dicembre 1992 per la omessa dichiarazione IVA per il periodo d’imposta dell’anno 1986” avuto riguardo al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2, termine non prorogato dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, la proroga non applicandosi solo nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione integrativa di condono.

Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso della Agenzia delle Entrate, per tardi vita della sua notificazione, avvenuta il 6 luglio 2005 – a fronte della pubblicazione della decisione in data 8 marzo 2004 – posto che il termine per la proposizione del ricorso ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, risultava sospeso sino all’1 giugno 2004.

Inammissibile è invece il ricorso in quanto proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non risultando dalla sentenza impugnata che sia stato parte del processo di appello.

Infine è inammissibile la memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto proposta con procura a margine; infatti nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere opposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45, mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2.

Nel merito si osserva che la L. n. 413 del 1991, art. 50, stabilisce al primo comma che i contribuenti possono presentare le dichiarazioni annuali omesse ovvero rettificare quelle presentate.

Il comma 3 soggiunge: “qualora il contribuente si avvalga delle facoltà di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell’imposta sul valore aggiunto … procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie;’accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito … a condizione che l’ammontare della maggior imposta accettabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50% dell’importo risultante dalla dichiarazione integrativa”.

Al di là di quanto assume la società controricorrente – che non è e non può essere oggetto del giudizio di legittimità – in ordine alla copertura, rispetto all’accertamento induttivo, dell’importo versato per il 1998 e della modica insufficienza di quello dovuto, secondo tale accertamento, per il 1986 – controverso in punto di diritto è se l’accertamento induttivo fosse giustificato.

Non par dubbio che la espressione “gli uffici … procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie” vada nel senso di non considerare estranea alla ipotesi del condono la omessa dichiarazione soggetta all’accertamento induttivo, che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, prevede per la ipotesi appunto che il contribuente non l’abbia presentata; ma una volta che la dichiarazione integrativa di condono sia stata proposta, la abilitazione dell’ufficio all’accertamento dell’imposta dovuta ai fini del condono ha esclusivo riguardo a siffatta dichiarazione e va esercitata secondo le regole del D.P.R. n. 633, artt. 51 e 52;

sicchè non ha pregio il rilievo della ricorrente che i limiti del potere accertativo dell’amministrazione al solo controllo secondo le regole ordinarie siano riferiti a coloro che abbiano per effetto della disposizione in esame rettificato il reddito indicato nella dichiarazione originariamente presentata, poichè il tenore della norma è di più ampia portata, nel momento in cui, facendo riferimento al comma 1 – che la dichiarazione integrativa di condono consente anche nella ipotesi di dichiarazione omessa – stabilisce che gli uffici possono procedere ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie e l’accertamento in rettifica consente quando la maggiore imposta accertabile sia di almeno il 50% superiore alla imposta risultante dalla dichiarazione integrativa.

La lettura di segno contrario finirebbe per impedire il condono nel caso di omessa dichiarazione, nè troverebbe giustificazione nel fatto che la base di calcolo del versamento da eseguire in sede di condono sia dato dall’ammontare dell’imposta indicata nella dichiarazione originaria – come afferma parte ricorrente – poichè la norma è formulata in termini comprensivi anche della ipotesi della omessa dichiarazione, in quanto la condizione che legittima l’accertamento in rettifica della dichiarazione integrativa è espressa nel senso che l’ammontare della maggiore imposta accertabile superi “quella cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa … ” di almeno il 50%.

Il ricorso va dunque respinto; resta assorbito l’incidentale proposto “per mero tuziorismo”, come prima e si è rilevato.

La disputabilità della lite sul piano ermeneutico della norma in esame giustifica la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero e rigetta quello della Agenzia delle Entrate;

dichiara assorbito l’incidentale e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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