Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17604 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14560/2014 r.g. proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., unipersonale (cod. fisc.
(OMISSIS)), in persona del curatore Avv. L.A.,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al
ricorso, dall’Avvocato Massimo Ranieri, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Tre Orologi n. 10/e;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori
Dott. C.P., Dott. F.C. ed Avv.
V.M.M.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato in data
06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto del 6 maggio 2014, n. 5774, il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione di (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., L. Fall., ex art. 98, avverso la mancata insinuazione al passivo del fallimento della (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a. (per il prosieguo, (OMISSIS) s.p.a.) del credito chirografario di Euro 1.296.847,72 nascente da un contratto di appalto di servizi stipulato con quest’ultima società in bonis e non ammesso dal giudice delegato in accoglimento dell’eccezione, sollevata dalla curatela, di estinzione dell’intera pretesa creditoria per compensazione con i maggiori controcrediti vantati da (OMISSIS) s.p.a. a titolo di restituzione di finanziamenti effettuati, nell’arco di vari anni, in favore della (OMISSIS), di cui era socia.
2. Avverso questo decreto il fallimento della (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., medio tempore dichiarato dal Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, mentre la curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a. è rimasta solo intimata.
2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, dal fallimento (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., un atto di rinuncia al ricorso.
3.1. L’atto è sottoscritto dal curatore e dal suo difensore, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.(non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019