Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17604 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14560/2014 r.g. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., unipersonale (cod. fisc.

(OMISSIS)), in persona del curatore Avv. L.A.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocato Massimo Ranieri, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Tre Orologi n. 10/e;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori

Dott. C.P., Dott. F.C. ed Avv.

V.M.M.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato in data

06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 6 maggio 2014, n. 5774, il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione di (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., L. Fall., ex art. 98, avverso la mancata insinuazione al passivo del fallimento della (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a. (per il prosieguo, (OMISSIS) s.p.a.) del credito chirografario di Euro 1.296.847,72 nascente da un contratto di appalto di servizi stipulato con quest’ultima società in bonis e non ammesso dal giudice delegato in accoglimento dell’eccezione, sollevata dalla curatela, di estinzione dell’intera pretesa creditoria per compensazione con i maggiori controcrediti vantati da (OMISSIS) s.p.a. a titolo di restituzione di finanziamenti effettuati, nell’arco di vari anni, in favore della (OMISSIS), di cui era socia.

2. Avverso questo decreto il fallimento della (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., medio tempore dichiarato dal Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, mentre la curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a. è rimasta solo intimata.

2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, dal fallimento (OMISSIS) – (OMISSIS) s.r.l., un atto di rinuncia al ricorso.

3.1. L’atto è sottoscritto dal curatore e dal suo difensore, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.(non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA