Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17604 del 24/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/08/2020), n.17604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27395-2014 proposto da:

ECO LEATHER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO DE FEO e ELIO VULPIS;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPINA MARITATO;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA E.TR. S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3338/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/11/2013, R.G.N. 6157/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.11.2013, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il credito dell’INPS nei confronti di Eco Leather s.p.a. per sgravi indebitamente fruiti in Euro 467.064,50, oltre accessori;

che avverso tale pronuncia Eco Leather s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno resistito con distinti controricorsi, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’INPS, sollevata per avere l’Istituto menzionato parti e formulato censure estranee alla sentenza impugnata;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale attribuito valore probatorio alla nota stragiudiziale con cui l’INPS aveva quantificato il proprio credito nella somma di Euro 467.064,50 e avere ritenuto che gravasse su di essa un onere di contestazione del suo contenuto;

che, con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame concernenti ulteriori aspetti del giudizio di fatto relativo alla quantificazione del credito effettuata dai giudici territoriali; che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta omesso esame e omessa pronuncia sulla domanda da essa proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avente ad oggetto la corresponsione a titolo di risarcimento del danno della somma che fosse stata eventualmente riconosciuta a favore dell’INPS;

che il primo motivo è infondato, dovendo sul punto condividersi il giudizio della Corte territoriale circa la natura di “refusi facilmente emendabili attraverso la lettura critica dell’atto” (così pag. 2 della sentenza impugnata) della pur sussistente erroneità dell’appello dell’INPS per ciò che concerneva la data di pronuncia e di deposito della sentenza, l’importo oggetto dell’intimazione di pagamento e l’indicazione della società odierna ricorrente, specie considerando la riprova che la Corte medesima ha tratto dalla circostanza che “parte appellata ha potuto apprestare adeguata ed esaustiva difesa” (ibid.) e il consolidato principio secondo cui l’ammissibilità di una censura di violazione delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4 è condizionata dal suo carattere decisivo, nel senso che dev’essere incidente sul contenuto della decisione e arrecare un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. nn. 22341 del 2017, 26087 del 2019);

che, con riguardo al secondo motivo, va anzitutto rilevato che la Corte di merito, lungi dall’attribuire valore probatorio alla nota stragiudiziale comunicata dall’INPS all’odierna ricorrente nel corso del processo di primo grado, ha piuttosto ritenuto che il suo contenuto non fosse stato contestato (così la sentenza impugnata, pag. 5);

che, nello svolgimento del motivo, l’odierna ricorrente, pur qualificando la propria censura come omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, ha nondimeno criticato la pronuncia per aver posto a suo carico un onere di contestazione pur in assenza di alcun prospetto di calcolo analitico che consentisse la verifica e l’eventuale contestazione della quantificazione operata dall’Istituto (cfr. pagg. 44-45 del ricorso per cassazione);

che, riformulata come violazione dell’art. 115 c.p.c., l’anzidetta censura è fondata, essendosi precisato che, in tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell’ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (come, nella specie, la nota stragiudiziale dell’INPS datata 5.3.2009) verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, e art. 416 c.p.c. (Cass. n. 31704 del 2019, che ha superato l’opposto principio affermato da Cass. n. 27274 del 2018);

che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020

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