Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17604 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A. (OMISSIS), D.S.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio

della LIBERAL SRL, rappresentati e difesi dall’avvocato BUGNANO

PATRIZIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) – Società con socio

unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

SpA in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

17.7.09, depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Patrizia Bugnano che si riporta ai

motivi del ricorso e chiede la trattazione del ricorso in pubblica

udienza;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Ciliberti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. C.A. (moglie di D.A. e madre di M. e S.), mentre percorreva una strada comunale sopraelevata di circa due – tre metri, sbandava in curva e, impattando contro un muretto che costeggiava la linea ferroviaria, veniva catapultata vicino ai sottostanti binari, riportando gravissime lesioni. La danneggiata e la figlia M. chiedevano il risarcimento dei danni alla RFI spa. Nella causa intervenivano, ex art. 111 cod. proc. civ., il marito e la figlia S. unitamente a M., già costituita in proprio, in qualità di eredi della C., nel frattempo deceduta. Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di legittimazione passiva della RFI spa.

2. Decidendo l’impugnazione proposta dai D., la Corte di appello di Torino affermava la legittimazione passiva della RFI spa e rigettava la domanda nel merito (sentenza del 21 settembre 2009).

3. I D. hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rispetto al rigetto della domanda di risarcimento. Ha resistito la RFI spa con controricorso.

Proposta di decisione:

1. La sentenza impugnata motiva il rigetto della domanda, ex art. 2051 cod. civ., attraverso le seguenti essenziali argomentazioni.

La causa principale dell’evento fu lo sbandamento della bicicletta, dovuto a fattori sconosciuti, ma sicuramente estranei alla presenza del muretto al margine della strada percorsa.

Per effetto dell’impatto con il muretto la ciclista fu catapultata nella scarpata sottostante.

– Poichè il muretto era perfettamente visibile non è ravvisabile il carattere di pericolosità che la cosa inerte deve avere;

pericolosità, che sussiste se determina un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

Pertanto, il muretto non fu causa, nè concausa dell’evento perchè la ciclista, una volta perso il controllo del mezzo, “avrebbe potuto subire lesioni altrettanto gravi sia impattando contro un muro in ipotesi completo di recinzione, sia precipitando direttamente nella sottostante scarpata, dove venne rinvenuta, qualora nessun muretto fosse stato costruito.

Fu il comportamento colposo della ciclista a creare le “premesse” dello sbandamento e della caduta e ad essere “da sola determinante” delle lesioni; mentre il muretto non concorse, ma fu mera “occasione” dell’evento.

– In conclusione, manca il nesso causale tra il muretto e i danni, essendo intervenuto nella dinamica del sinistro il comportamento colposo della vittima, ossia un fattore esterno al rapporto di custodia tra le ferrovie e il muretto, del tutto imprevedibile e eccezionale per la società custode, tale da configurare caso fortuito.

2. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. Il giudice conclude ravvisando nel comportamento colposo della vittima il fatto esterno da solo sufficiente a causare l’evento, presentando i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità idonei a integrare il fortuito, sulla base di una motivazione contraddittoria e insufficiente.

C’è contraddizione logica nel ritenere la condotta della danneggiata causa “principale” e, nello stesso tempo, “esclusiva” dell’evento. La causa principale, per definizione, concorre con altre, le quali possono (o meno) interrompere il nesso eziologico con l’evento o concorrere (o meno) a determinarlo. Con la conseguenza, che non può non esaminarsi il ruolo delle altre cause (presenza del muretto) quando si assume che una causa (principale) lo abbia innescato, creando le “premesse” (come dice il giudice a p. 12).

C’è contraddizione quando la sentenza sostiene: da un lato, che il muretto era stato ritenuto dalle ferrovie “adeguato allo scopo” di sicurezza (p. 10 sentenza); dall’altro, che è cosa inerte non pericolosa perchè visibile (p. 12) alla stregua di cosa accidentalmente presente sulla strada. E’ evidente, infatti, che dalla funzione di sicurezza del muretto deriva la rilevanza della sua altezza, eventualmente integrata dalla presenza della rete, e la possibile incidenza causale della stessa.

In collegamento con le suddette contraddizioni, la motivazione della sentenza è del tutto insufficiente nella parte in cui esclude che il muretto possa essere stata una concausa dell’evento. Infatti, nel dar conto della prospettazione degli appellanti, definisce “anomala” (p. 4) e “limitata” (p. 10) l’altezza del rauretto, ma non si pone il problema di esaminare se il muretto – sicuramente non completato da rete – proprio per effetto della sua altezza, abbia o meno potuto inserirsi nella serie causale, come concausa, dell’evento; invece, esclude apoditticamente tale evenienza. D’altra parte, proprio la funzione di protezione del muretto, in vista di eventi non imprevedibili in una strada pubblica quali lo sbandamento di veicoli in transito, e l’assunto attoreo che lo stesso, a causa della sua limitata altezza, avrebbe funzionato da catapulta, avrebbero imposto l’esame della possibile interazione causale rispetto all’evento”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione; che le parti non hanno mosso rilievi scritti;

che la richiesta di trattazione all’udienza pubblica, formulata dal difensore della Rete Ferroviaria Italiana spa nella adunanza camerale, non merita accoglimento, essendo evidente il vizio motivazionale rilevato nella relazione;

che la causa deve essere rimessa alla Corte di merito, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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