Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17603 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22017/2018 proposto da:

M.L., nella qualità di madre di

S.B.N., S.M.A., S.M.W. e

S.E.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Delle

Medaglie d’oro n. 110, presso lo studio dell’Avvocato Lino Mancini

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., nella qualità di tutore provvisorio di

S.B.N., S.M.A.,

S.M.W. e S.E.L., Procuratore Generale presso la

Corte d’appello di Roma, Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni di Roma e S.S.;

– intimati –

e contro

Avv. Gi.Ma.Pa., nella qualità di curatore speciale di

S.B.N., S.M.A.,

S.M.W. e S.E.L., rappresentata e difesa da se

stessa ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via Dei

Gracchi n. 128;

– controricorrente –

a cui è stato riunito il ricorso n. 22024/2018 proposto da:

D.A., D.G., D.S.L.,

F.F., M.A. e M.F., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Delle Medaglie d’oro n.

110, presso lo studio dell’Avvocato Lino Mancini, che li rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.M. nella qualità di tutore provvisorio di

S.B.N., S.M.A.,

S.M.W. e S.E.L., Procuratore Generale presso la

Corte d’appello di Roma, Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni di Roma e S.S.;

– intimati –

e contro

Avv. Gi.Ma.Pa., nella qualità di curatore speciale di

S.B.N., S.M.A.,

S.M.W. e S.E.L., rappresentata e difesa da se

stessa ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via Dei

Gracchi n. 128;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 1295/2018 e la sentenza

definitiva n. 4056/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositate

rispettivamente in data 27/2/2018 e 14/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2019 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale per i minorenni di Roma, dietro richiesta del Procuratore della Repubblica presentata a seguito di un violento diverbio avvenuto fra i genitori M.L. e S.S. (verificatosi dopo che il Tribunale aveva disposto l’affidamento dei quattro figli della coppia ai servizi sociali, con ricollocazione presso i genitori a seguito dell’attivazione di un sostegno educativo domiciliare, quando il padre aveva prelevato di propria iniziativa i tre bambini più grandi dalla scuola materna manifestando l’intenzione di tenerli con sè per la notte e la madre aveva cercato di riprenderli con l’ausilio del fratello e altre persone), dichiarava lo stato di adottabilità dei minori S.M.W., S.B.N., S.M.A. e S.E.L., confermava la sospensione dei genitori dalla relativa responsabilità, disponeva il collocamento in casa famiglia dei bambini a scopo adottivo e stabiliva il divieto di incontro fra gli stessi e i genitori.

2. Avverso questa statuizione proponevano appello principale M.L. e appello incidentale S.S..

I nonni e gli zii materni intervenivano in giudizio chiedendo la revoca della sentenza di adottabilità, in presenza di una rete familiare idonea ad accudire i minori.

La Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, con sentenza non definitiva pubblicata il 25 febbraio 2018 dichiarava il difetto di legittimazione rispetto agli intervenuti.

La corte distrettuale, dopo aver acquisito una relazione aggiornata dei servizi sociali, rilevava poi che: i) la M. si era dimostrata profondamente e irrimediabilmente inadeguata ad assumersi la responsabilità della crescita dei figli; ii) tutti i bambini si trovavano in una situazione di profonda sofferenza e disagio psichico e necessitavano di un urgente supporto terapeutico; iii) i tempi di recupero della capacità genitoriale della madre erano del tutto incompatibili rispetto alle esigenze della prole di avere riferimenti stabili in tempi rapidi; iv) la rete familiare materna era inidonea a supportare la madre nell’accudimento dei discendenti, vuoi per incapacità di carattere personale, vuoi per l’assenza di relazioni significative con i minori.

Sulla scorta di queste valutazioni il collegio d’appello, con sentenza definitiva del 14 giugno 2018, rigettava le impugnazioni proposte da ciascuno dei genitori confermando la statuizione assunta dal Tribunale.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M.L. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Avv. Gi.Ma.Pa., nella qualità di curatore speciale dei minori S.M.W., S.B.N., S.M.A. e S.E.L.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

D.G., M.F., M.A., D.A., D.L.S. e F.F. hanno presentato separato ricorso, affidato a un unico motivo di doglianza, avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva pronunciate dalla corte distrettuale.

Ha resistito con controricorso l’Avv. Gi.Ma.Pa., nella qualità di curatore speciale dei minori, illustrando le proprie difese con memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva separatamente impugnate) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello – previsto dall’art. 335 c.p.c., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. 9192/2017, Cass. 9377/2001).

Occorrerà quindi disporre la riunione del ricorso iscritto al n. 22024/2018 R.G., presentato da D.G., M.F., M.A., D.A., D.L.S. e F.F., a quello rubricato al n. 22017/2018, proposto da M.L..

5.1 Il motivo di ricorso presentato da D.G., M.F., M.A., D.A., D.L.S. e F.F. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 8, comma 1, anche in relazione all’art. 8 della convenzione EDU, in quanto con riferimento ai parenti del ramo materno l’esclusione del mantenimento di una relazione di frequentazione e accudimento con i minori era stata apprezzata sulla base di meri giudizi personalistici e a seguito della valutazione di situazioni pregresse o singoli episodi, senza che fossero sperimentate e apprezzate nel loro concreto svolgimento le attitudini educative dei medesimi.

5.2 La corte distrettuale ha dichiarato il difetto di legittimazione degli interventori dopo aver constatato che gli stessi, non costituitisi innanzi al Tribunale, non era parti necessarie del giudizio di adottabilità in sede di appello, tali dovendo reputarsi i soli genitori dell’adottando ove esistenti.

Nei contempo il collegio di merito ha rilevato l’inammissibilità dell’intervento in appello spiegato da D.G., M.F., M.A., D.A., D.L.S. e F.F., alla luce del disposto dell’art. 344 c.p.c., dato i medesimi non erano legittimati a proporre opposizione di terzo, non avendo un interesse autonomo da far valere rispetto alla dichiarazione di adottabilità.

A fronte di una simile statuizione gli odierni ricorrenti non hanno sollevato alcuna censura rispetto alle ragioni addotte dalla Corte d’appello per negare la loro legittimazione ad intervenire nel giudizio, confrontandosi con le motivazioni all’uopo addotte, ma hanno criticato le valutazioni compiute dal collegio del gravame rispetto alle doglianze sollevate dagli altri appellanti.

Ed anche volendo avere riguardo alla parte del ricorso ove si enunciano le “ragioni di fatto” i ricorrenti si sono limitati a sostenere, in maniera apodittica, di aver effettuato l’intervento “in linea con la previsione di cui all’art. 404 c.p.c.”, senza però muovere critica alcuna agli argomenti offerti sul punto dalla corte territoriale, che aveva constatato come gli stessi, sulla base delle conclusioni rassegnate, non avessero rappresentato alcun loro autonomo interesse da far valere rispetto alla dichiarazione di adottabilità.

Il tenore della critica sollevata ne comporta l’inammissibilità.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e quindi fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 6496/2017 n. 6496, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005).

D’altra parte gli odierni ricorrenti non avevano neppure interesse a muovere le critiche illustrate in ricorso, ove si consideri che in questo modo gli stessi, non avendo “un interesse autonomo da far valere rispetto alla dichiarazione di adottabilità” (stando alla valutazione, non contestata, della corte distrettuale), hanno crìticato argomenti che il giudice di merito in realtà ha offerto per rigettare le doglianze delle altre parti processuali, vale a dire dei genitori.

6.1 Il primo motivo di ricorso proposto da M.L. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 8, comma 1, anche in relazione all’art. 8 CEDU, in quanto lo stato di adottabilità sarebbe stato dichiarato in relazione a una situazione di fatto che non era suscettibile di essere valutata come condizione di abbandono alla luce del costante orientamento della giurisprudenza sovranazionale e interna: questa condizione infatti era ravvisabile solo in presenza di una situazione di abbandono morale e materiale dei minori coinvolti, mentre non poteva essere accertata quale sostanziale sanzione di comportamenti pregressi ovvero quale conseguenza di singoli episodi pur sintomatici di disagio; allo stesso modo lo stato di abbandono non poteva essere evinto da un asserito disagio psichico dei minori di cui non fosse stata accertata la consequenzialità rispetto a condotte genitoriali nè fondarsi su giudizi personali concernenti l’immaturità materna compiuti in via astratta, a dispetto della valutazione di recupero di autonomia personale espressa dagli operatori del servizio territoriale di contrasto delle tossicodipendenze e fuori da un ambito di concreta sperimentazione delle competenze materne di accudimento, anche con il supporto di operatori socio assistenziali.

6.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 8, comma 1, anche in relazione all’art. 8 CEDU, poichè la dichiarazione di adottabilità sarebbe conseguita dalla valutazione negativa in ordine alle competenze genitoriali della ricorrente senza che fosse considerata alcuna possibilità di recupero e in mancanza di alcun tentativo volto a supportare, in concreto, il ripristino delle piene attitudini genitoriali materne.

6.3 I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della comune riferibilità all’accertamento delle competenze genitoriali della ricorrente, non sono fondati.

6.3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, riconosce il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia di origine; questo diritto impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo

e della Corte di giustizia, come extrema ratio – e può essere sacrificato ai fini del perseguimento del superiore interesse del minore solo in presenza di un endemico e radicale stato di abbandono che si concretizzi in una situazione di carenza di cure materiali e morali, a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevare e curare il figlio per loro totale inadeguatezza, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte il suo sviluppo ed equilibrio psicofisico (Cass. 13435/2016, Cass. 8877/2006).

Questa valutazione della situazione di abbandono deve essere fondata su di una reale, obiettiva, situazione esistente in atto, nella quale vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita al minore e adeguati riferimenti educativi, ne giustifichino la sottrazione.

In questa prospettiva di indagine è quindi necessario effettuare una verifica attuale e concreta, basata su indagini e approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto da parte dei genitori (Cass. 24445/2015).

Il che tuttavia non significa che l’evoluzione dei rapporti fra genitori e figli debba essere apprezzata unicamente nella sua più recente espressione, a prescindere dal suo procedente sviluppo, dato che soltanto la compiuta analisi della storia remota della relazione familiare e della sua progressiva trasformazione consente di comprendere appieno il suo attuale atteggiarsi, ma piuttosto che la valutazione dello stato di abbandono non possa trascurare le più recenti condizioni del rapporto fra genitori e figli nè valorizzare episodi risalenti nel tempo senza preoccuparsi deì successivi accadimenti.

Una simile valutazione non è mancata nel caso di specie, ove il giudice di merito, dopo aver fatto un’ampia ricostruzione nel tempo delle vicende familiari e all’esito tanto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado quanto di una relazione aggiornata dei servizi sociali, ha accertato, sotto il profilo dell’esistenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali involgente i minori, che gli stessi erano stati costretti per anni a dover subire un ambiente caratterizzato da continue violenze fra adulti compiute in loro presenza ed aggravate dall’assunzione da parte della madre di cocaina; questa protratta situazione ha determinato un’attuale profonda sofferenza e disagio psichico in tutti e quattro i minori”, che necessitano, “considerata la loro storia familiare problematica” (id est a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarli), di un urgente supporto terapeutico e un adeguato modello familiare.

A tale constatazione il collegio di appello ha accompagnato la verifica di un “comportamento materno altamente disfunzionale”, dovuto a un profilo psichico incompatibile con lo svolgimento di compiti genitoriali. A fronte della perdurante lontananza dell’odierna ricorrente dal raggiungimento dell’obbiettivo del recupero della genitorialità sussisteva poi – stando agli accertamenti peritali compiuti – l’urgente necessità di un supporto terapeutico e familiare per i minori, con una “totale incompatibilità dei tempi di recupero della capacità genitoriale rispetto alle esigenze della prole di avere riferimenti stabili in tempi rapidi” (pag. 15).

Una simile discrasia fra i tempi di recupero occorrenti all’una e l’urgente intervento di cui necessitano gli altri è stata correttamente posta a giustificazione della dichiarazione di adottabilità assunta; infatti il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, pur in presenza di un impegno del genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga comunque la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. 16357/2018).

6.3.2 E’ ben vero che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, di modo che la dichiarazione dello stato di adottabilità può reputarsi legittima solo quando, a seguito del fallimento di un simile sforzo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (Cass. 22589/2017).

Nessuna critica può tuttavia essere mossa sotto questo profilo alla decisione di merito, che ha constatato il fallimento di tutti i progetti provati nel tempo e sempre falliti, tanto da arrivare ad affermare che i minori hanno diritto di porre termine a questi continui esperimenti relazionali naufragati per l’assenza di impegno di entrambi i genitori.

7.1 Con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 8, comma 1, anche in relazione all’art. 8 CEDU, in quanto, con riferimento ai parenti del ramo materno, l’esclusione dei mantenimento della relazione di frequentazione con i minori sarebbe stata compiuta tramite meri giudizi personali, valutando situazioni pregresse o singoli episodi e senza che fossero state testate e valutate le loro attitudini di accudimento ed educazione; oltre a ciò doveva essere considerato e sottoposto a verifica l’inserimento dei minori presso tali parenti, a fini di supporto per l’ulteriore sperimentazione della partecipazione del genitore ai compiti di accudimento e nella prospettiva di un pronto reinserimento dei minori presso il genitore medesimo.

7.2 Il motivo è inammissibile.

E’ ben vero che, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare, ai fini della dichiarazione dello stato di adattabilità di un minore, anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione (Cass. 3915/2018).

Nel contempo il giudizio prognostico teso a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche, deve essere esteso anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).

La corte distrettuale tuttavia ha disconosciuto, rispetto a ciascuno dei componenti del nucleo familiare materno, la capacità di farsi carico dell’affidamento dei minori, con argomenti di tenore talmente grave da potersene inferire l’esclusione, per implicito, anche dell’idoneità delle medesime persone a dare un qualsiasi ausilio utile ai genitori per superare le proprie incapacità.

Una simile valutazione – correttamente compiuta dai giudici di merito tenendo conto dell’intensità delle relazioni intrattenute con i minori, dell’interesse manifestato verso gli stessi e delle attitudini, morali e fisiche, a fungere da figura educativa di riferimento – rientra nei compiti istituzionalmente demandati al giudice di merito e non può essere rivista in questa sede, posto che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata.

8. In conclusione in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso di M.L. deve essere respinto, mentre il ricorso di D.G., M.F., M.A., D.A., D.L.S. e F.F. va dichiarato inammissibile.

Le spese, da liquidarsi in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi rubricati ai numeri 22017/2018 e 22024/2018 R.G., rigetta il ricorso presentato da M.L., dichiara inammissibile il ricorso proposto da D.G., M.F., M.A., D.A., D.L.S. e F.F. e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200, oltre a spese prenotate a debito, accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% per ciascuno dei due ricorsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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