Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17603 del 14/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.14/07/2017),  n. 17603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12032-2016 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO MANDALARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 35, comma 3, inserito dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1 B.D. ha adito il Tribunale civile di Milano per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni che sostiene di aver subito per essere stato sottoposto a trattamenti disumani e degradanti, in presunto contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo, nel periodo detentivo cui è stato sottoposto.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 3 marzo 2016 rigettava la domanda perchè non provata.

2. Avverso tale pronunzia B.D. propone ricorso in Cassazione.

3.1. Il Ministero intimato non svolge attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato con la forma dell’ordinanza e non del decreto.

5.2. Con il secondo motivo si duole della contraddittorietà della motivazione che ha ritenuto non provata la domanda, quando in realtà il ricorrente aveva fornito un principio di prova che poteva e doveva comportare l’esercizio da parte del giudicante del suo potere istruttorio, quanto mai doveroso in un caso come quello in questione in cui il ricorrente era, di fatto, particolarmente privo di strumenti probatori. Ed in ogni caso dall’esame dei documenti allegati si evince in modo oggettivo che è stato ristretto in celle con meno di 3 metri quadri per detenuto.

5.3. Infine lamenta che a conclusione del provvedimento sia stato revocata l’ammissione al gratuito patrocinio senza motivazione.

6. In considerazione del fatto che la materia del ricorso pone alla Corte questioni nuove, sia in punto di ammissibilità del ricorso ordinario, sia quanto alla modalità dei poteri istruttori officiosi, reputa il Collegio di rimettere la causa all’udienza pubblica presso la Terza Sezione ordinaria.

7. La Corte rimette il ricorso alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

PQM

 

la Corte rimette il ricorso alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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