Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17603 del 05/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. e M.B., rappresentati e difesi, per
procure speciali a margine del ricorso, dall’Avvocato Natale
Carbone, presso lo studio del quale in Roma, via Germanico n. 172,
sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato il
13 dicembre 2014 (R.G. 801/2014).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10
maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Bruno Poggio, per delega
dell’Avvocato Carbone.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Catanzaro il 4 dicembre 2014, C.A. e M.B. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria con ricorso del 29 ottobre 1994, conclusosi in appello con sentenza depositata il 29 ottobre 2014;
che il consigliere designato, detratti cinque anni di durata ragionevole nonchè tredici mesi per stasi processuale, accertava una violazione della ragionevole durata del giudizio di quattordici anni, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di 7.000,00 Euro, adottando il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo;
che avverso questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto i costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che preliminare alla stessa esposizione delle censure proposte dai ricorrenti è il rilievo della inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso il decreto adottato dal consigliere designato, che sarebbe invece stato suscettibile di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, dinnanzi alla Corte d’appello in composizione collegiale;
che questa Corte ha infatti affermato che “in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poichè contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, introdotto dallo stesso D.L. nb. 83 del 2012” (Cassa. n. 19238 del 2014);
che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016