Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17602 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTAGNOSI

CLEMENTE TINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 948/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

14.10.09, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. D.V. veniva condannato dal Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di elusone, al pagamento, in favore di Z.G., della somma di circa Euro 500.000,00, oltre interessi al tasso annuo del 5%, dovuta a titolo di mutuo ai danti causa della Z..

L’impugnazione del D. veniva rigettata dalla Corte di appello Di Brescia (sentenza del 4 novembre 2009).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D. con due motivi.

La Z., ritualmente intimata, non ha svolto difese.

Proposta di decisione:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “insuffidente e contraddittoria motivazione circa la natura del documento attestante il mutuo contratto dal D., nonchè violazione dell’art. 1237 cod. civ.”.

1.1. Deve premettersi che, dalla sentenza impugnata, risulta la presenza in atti di due documenti: uno prodotto dal D., l’altro prodotto dalla Z., in parte identici (righe da 1 a 2, nella parte contenente la ricognizione titolata del debito e gli interessi al 7,50%; in originale quello del mutuatario, in fotocopia quello del mutuante); in parte di uguale contenuto, ma di forma diversa (nella parte relativa alla riduzione al 5% degli interessi, righe 12 e 13; in originale quello del mutuante, vergato e sottoscritto dal mutuatario); in parte diversi (righe 14-16, nella parte contenente l’attestazione di due pagamenti di interessi, seguita dalla firma del mutuatario; parte presente in originale solo nel documento del mutuante).

1.2. Il ricorrente – che nella censura prescinde totalmente dalla struttura composita del documento originale, risultante dalla parte in originale del documento prodotto dal mutuatario e dalla parte in originale del documento prodotto dal mutuante argomentando nell’esplicitazione del motivo, fa digressioni varie (sino all’efficacia cartolare del titolo di credito) in ordine alla natura e alla diversa efficacia probatoria del documento che la controparte ha prodotto nel giudizio di merito. Ma, non ne riproduce il contenuto, non indica la sede in cui il documento è rinvenibile, nè lo produce (come cautelativamente avrebbe potuto fare per il caso che la parte non si fosse costituita, come in concreto è accaduto, in sede di legittimità). Peraltro, le stesse osservazioni valgono per il documento prodotto dallo stesso attuale ricorrente nella fase di merito. Tale documento è solo parzialmente riprodotto in ricorso e non si indica la sede in cui il documento è rinvenibile.

1.3. Il motivo è inammissibile sulla base del principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ.,, comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso”. (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161).

L’inammissibilità del motivo è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 210 cod. proc. civ..

2.1. La Corte di merito ha ritenuto (confermando la decisione del giudice di prime cure) l’inammissibilità dell’istanza di esibizione (riproposta in appello e decisa con ordinanza in corso di causa), da rivolgersi alla banca dei mutuanti e chiesta al fine di provare l’intervenuta estinzione del mutuo. Ha fondato l’inammissibilità su due rationes: la tardività, perchè presentata oltre il termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ; il carattere esplorativo, atteso che la parte istante, la quale aveva dedotto di aver pagato in contanti, non aveva neppure orientativamente indicato date e importi.

2.2. Il ricorrente deduce la non soggezione dell’istanza alle preclusioni istruttorie e la possibilità che, per renderla specifica, si possa fare riferimento a fatti noti, quali i periodi di tempo dei versamenti ai mutuanti, in concomitanza con le vendite immobiliari effettuate dal mutuatario.

2.2. Per rigettare il motivo è sufficiente esaminare il profilo della indeterminatezza, atteso che, essendo indeterminata, sarebbe stata inammissibile anche se fosse stata tempestiva.

Secondo quanto affermato in sentenza – nè il ricorrente dimostra il contrario nel ricorso – l’eccezione di avvenuto pagamento in contanti del D. è stata fatta mediante allegazione generica, “senza neppure indicare orientativamente date e importi” dei pretesi versamenti ai mutuanti.

Conseguentemente è impossibile che, per renderla specifica, si potesse fare riferimento a fatti noti, quali i periodi di tempo dei versamenti ai mutuanti, in concomitanza con le vendite immobiliari effettuate dal mutuatario, come vorrebbe il ricorrente.

Deve aggiungersi che, la specificità dell’istanza di esibizione, richiesta dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., assume maggiore rilievo quando è rivolta alle banche, per i possibili danni derivanti dal pregiudizio del diritto alla riservatezza. Infatti, tra le condizioni di ammissibilità dell’istanza di esibizione esiste quella della inidoneità a procurare grave danno, ai sensi dell’art. 118, richiamato dall’art. 210 cod. proc. civ.. E, nel caso, come nella specie, la richiesta alle banche sia generica, richiedendosi l’esibizione degli estratti conto bancari dei mutuanti a partire da un certo periodo, comporterebbe la divulgazione di notizie estranee alla causa, che quei soggetti avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete, in quanto relative alla propria vita, con conseguente danno. Una istanza di tal genere è, quindi, inammissibile, senza che occorra affrontare il problema della mancata ricomprensione del segreto bancario tra i segreti qualificati (professionale, d’ufficio, di Stato) e della possibile (o meno) estensione di questi a segreti normativamente regolati, come quello bancario.

Correttamente, quindi, il giudice di merito ha ritenuto inammissibile l’istanza”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – è inammissibile;

che il secondo motivo è manifestamente infondato;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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