Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17602 del 21/08/2020
Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1566-2016 proposto da:
MB SVILUPPO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO, 72, presso lo
studio dell’avvocato VALERIO VALENTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MATTEO MOLESTI;
– ricorrente –
contro
S.A., S.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3406/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 25/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 25 settembre 2014, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da MB Sviluppo s.r.l. avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Monza n. 1232 del 2014 e nei confronti di S.A. e L..
2. La Corte d’appello ha rilevato che l’ordinanza era stata comunicata a mezzo PEC in data 12 febbraio 2014, e che la notificazione dell’atto di impugnazione era stata effettuata il 26 marzo 2014, oltre termine di 30 giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c.
3. Per la cassazione della sentenza MB Sviluppo srl ha proposto ricorso articolato in due motivi. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati S.A. e L..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
1.1. La sentenza della Corte d’appello risulta depositata il 25 settembre 2014 e il ricorso per cassazione, datato 5 gennaio 2016, risulta notificato il 7 gennaio 2016, quando era ampiamente scaduto il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, che per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, come il giudizio in esame, è di sei mesi.
2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.
3. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020