Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17602 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 12/01/2017, dep.14/07/2017), n. 17602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’uffficio proposto dal Tribunale di
Salerno con ordinanza n. 9676/2015 del 21/04/2016, depositata il
27/04/2016, nel procedimento pendente tra:
P.R.;
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SOLDI ANNA
MARIA che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del presente
conflitto, dichiari che competente a conoscere della controversia è
il Giudice di pace di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Salerno, adito in riassunzione all’esito della sentenza G. di P. Salerno n. 3756/15 di incompetenza, emessa nel procedimento di impugnazione del preavviso di fermo e delle cartelle esattoriali per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del CdS, in ragione della ravvisata contestazione della legittimità del primo per vizi propri e delle seconde per omessa preventiva notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali”, con ordinanza del 27/4/2016 ha sollevato conflitto ex art. 45 c.p.c., osservando che: a) “la domanda attorea è finalizzata non solo all’annullamento della iscrizione del fermo amministrativo per vizi propri ma anche alla dichiarazione dell’illegittimità o della inesistenza giuridica delle presupposte cartelle di pagamento”; b) “quando oggetto della controversia è un fermo amministrativo, l’azione non può essere qualificata come “opposizione all’esecuzione” o “opposizione agli atti esecutivi”, bensì come autonoma azione di accertamento negativo”, come confermato da ultimo da Cass., Sez. Un., n. 15354 del 2015″; c) essendo “nella fattispecie l’iscrizione del fermo… stata effettuata in forza di cartelle esattoriali per importi inferiori ad Euro 5.000,00”, la competenza per valore del giudice di pace si determina “ai sensi dell’art. 7 c.p.c., secondo i principi generali in tema di riparto di competenze”; d) nei casi in cui le cartelle esattoriali siano state come nella specie emesse per la riscossione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, la cognizione della proposta opposizione rientra nella cognizione per materia del giudice di pace, “avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto”.
Ha pertanto concluso che nel caso la competenza spetta al G. di P. Salerno.
Con requisitoria scritta dell’11/112/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la competenza del G. di P. Salerno “per valore (quanto al preavviso di fermo) e per materia (quanto alla impugnazione delle cartelle esattoriali”.
Essendo la questione della competenza del G. di P. sull’azione di opposizione contro il preavviso di fermo amministrativo per sanzioni previste dal C.d.S. (in particolare: se la competenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6), che si assume caratterizzata da un limite di valore diverso da quello generalmente stabilito dall’art. 7 c.p.c., abbia natura giudica di competenza per materia ovvero di competenza per valore, con quel che ne consegue in punto di ammissibilità del regolamento d’ufficio; e se tale limite di valore operi o meno anche per le opposizioni avverso il verbale di accertamento (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) stata rimessa da Cass., 31/3/2017, n. 8558 al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, si appalesa l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa pronunzia.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017