Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17601 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 361-2016 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati EMILIO ROSSO e

LEONARDO GNISCI, ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del

secondo, in ROMA, VIA PISANELLI 2;

– ricorrente –

contro

G.C.I., rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

FERRUZZI, NICOLA TELLA e SIMONE CADEDDU, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in ROMA, VIA FLAMINIA

133;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2645/2014 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 24.11.2004, M.F. conveniva davanti al Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di Dolo G.C.I. chiedendo che fosse dichiarato legittimo il suo recesso dal contratto preliminare dell’8.11.2003, con il quale quest’ultimo aveva promesso di vendergli un terreno presso Camponogara, per effetto dell’inadempimento del convenuto alle obbligazioni ivi previste, aggiungendo che, per effetto di regolare diffida ad adempiere, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto. Chiedeva, pertanto, la condanna del G. al pagamento del doppio della caparra versata.

Si costituiva in giudizio il G.C. osservando che nel preliminare non era stata pattuita una caparra confirmatoria, ma solo un acconto che egli si dichiarava disposto a restituire.

All’udienza del 2.3.2005 l’attore accettava quanto offerto dal convenuto a mero titolo di acconto sulle maggiori pretese.

Con sentenza n. 97/2006, depositata in data 27.6.2006, il Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di Dolo respingeva la domanda e dichiarava compensate le spese di lite.

Contro detta sentenza era proposto appello dal M. per errata interpretazione da parte del Giudice di primo grado della clausola contrattuale relativa al versamento da parte del M. della somma di L. 75.000.000 a titolo di caparra e principio di pagamento; nonchè per erronea mancata applicazione dell’art. 1385 c.c. alla fattispecie.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza n. 2645/2014, depositata in data 24.11.2014, la Corte d’Appello di Venezia respingeva l’appello confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alle spese di lite del grado.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.F. sulla base di tre motivi; resiste G.C.I. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1385 c.c., comma 2, e art. 1386 c.c., sotto il duplice profilo dell’erronea qualificazione della volontà contrattuale di cui alla clausola n. 2) della scrittura 8.11.2003 e suoi effetti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

1.2. – Contestualmente con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame circa la qualificazione giuridica della clausola riportata al punto 2) della scrittura privata 8.11.2003 e sue conseguenze, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Secondo la Corte di merito, la domanda dell’attore in primo grado riguardava l’accertamento della legittimità del recesso e dall’esame del testo contrattuale non si individuava una volontà delle parti di consentire il recesso e di istituire per l’esercizio dello stesso un corrispettivo anticipato. Osserva il ricorrente il Giudice di secondo grado

avrebbe dunque erroneamente escluso l’applicazione alla fattispecie della norma di cui all’art. 1385 c.c., comma 2, sul rilievo che dal testo contrattuale non si individuerebbe una volontà delle parti di consentire il recesso e di istituire per lo stesso un corrispettivo anticipato, trattandosi di elementi necessari in caso di caparra penitenziale e non confirmatoria.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione o falsa applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 1385 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, là dove “ad abundantiam” la Corte di merito ha affermato che, seguendo la tesi della risoluzione di diritto del contratto per effetto della diffida ad adempiere, la facoltà di recesso sarebbe stata preclusa, non potendosi recedere da un contratto risolto. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la parte adempiente, che si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere, sia legittimata ad agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (Cass. n. 16221 del 2002; n. 319 del 2001).

2. – In considerazione della loro connessione logico giuridica, e della identità dei vizi denunciati, il primo ed il secondo motivo vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I due motivi sono inammissibili.

2.2. – La Corte di merito ha rilevato che, dall’esame del testo contrattuale, non si individuava in alcun modo una volontà delle parti di consentire il recesso e di istituire, per l’esercizio dello stesso, un corrispettivo anticipato, dato che nessun termine utilizzato autorizzava questa conclusione. Laddove v’era solo la previsione della funzione della somma consegnata come “caparra e principio di pagamento”, espressione che doveva intendersi impiegata per assolvere la duplice funzione alternativa di predeterminazione dei danni subiti per effetto dell’inadempimento ovvero di anticipato parziale pagamento e che di certo non equivaleva a consentire il recesso; dovendosi anzi ritenere che il versamento della stessa costituisse principio di esecuzione del contratto, impedendo l’esercizio del diritto di recesso. Infine, la Corte di merito richiamava la funzione opposta dei meccanismi di cui agli artt. 1385 e 1386 c.c. (Cass. n. 28573 del 2013): il recesso previsto dalla prima norma essendo una sorta di autotutela, attuata mediante una predeterminata liquidazione dei danni, a favore della parte non inadempiente nel caso di inadempimento della controparte; mentre nell’altro caso il recesso è una facoltà attribuita alle parti di sciogliersi liberamente dal vincolo contrattuale versando il corrispettivo pattuito, che tuttavia deve essere espressamente prevista.

2.3. – Orbene, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi essendo segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

E ciò vale, altresì, in considerazione dei connessi consolidati principi secondo cui, in generale, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). E secondo cui, quanto specificamente alla interpretazione del contratto, l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

Ne consegue che anche tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), solo nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

2.4. – Il controllo affidato a questa Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte distrettuale (Cass. n. 24817 del 2018). Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

Così facendo, però, il ricorrente mostra di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e a le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Venendo, poi, alla censura di “omesso esame circa la qualificazione giuridica della clausola de qua e sue conseguenze”, va rilevato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il novellato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 24 novembre 2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è specifica adeguata indicazione.

3.1. – Laddove, poi, va aggiunto che è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); così per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una motivazione non corretta (Cass. n. 27415 del 2018); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

Sicchè, la censura (riferita, nella specie, dal ricorrente ad un presunto omesso esame circa la qualificazione giuridica della clausola de qua, che peraltro, viceversa ha costituito l’oggetto del decidere, con affermazione d’una erronea interpretazione da parte del collegio giudicante del contenuto del contratto) si sostanziano viceversa in una mera richiesta di riesame dell’iter motivazionale e delle conclusioni raggiunte dalla Corte distrattuale; le cui affermazioni di fatto sul punto risultano invece analitiche, congrue e plausibili, sottraendosi come tali al sindacato di legittimità.

4. – Il terzo motivo è, anch’esso, inammissibile.

4.1. – La Corte di merito, solo “ad abundantiam” ha osservato che ove fosse valsa l’impostazione giuridica sostenuta dal ricorrente in primo grado e ricordata dal giudice in sentenza, volta a sostenere la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’intervenuta diffida ad adempiere, la facoltà di recesso sarebbe stata preclusa, non potendosi recedere da un contratto risolto.

4.2. – E’ consolidato il principio secondo cui risulta inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri (come nella specie) un’argomentazione della sentenza impugnata svolta, appunto, ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima. Invero, un’argomentazione siffatta, contenuta nella sentenza impugnata, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, che non la richiama, essendo improduttiva di autonomi effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex plurimis Cass. n. 14096 del 2019; Cass. n. 9152 del 2019; Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010). Così, nella specie, è inammissibile il rilievo da parte del giudice di appello della infondatezza di detta argomentazione che – per esplicita affermazione dello stesso giudice – è stata svolta esclusivamente quale argomento ad abundantiam, privo di effetti giuridici per il fatto di non aver precluso l’esame dei motivi nel merito e/o di non aver determinato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, fondato su diversa ratio decidendi (Cass. n. 30354 del 2017; conf. Cass. n. 22782 del 2018).

5. – Il ricorso va quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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