Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17601 del 05/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17601
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L., quale erede di C.C., rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Lovelli Cosimo e Daniele Oliviero, elettivamente domiciliato in
Roma, via Crescenzio n. 41/a, presso la Agenzia Esse di
M.S.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 7
agosto 2014 (R.G.V.G. 58433/2010);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10
maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma, in riassunzione di quello depositato presso la Corte d’appello di Napoli, dichiaratasi incompetente, C.L., in proprio e quale erede di C.C., deceduto nel (OMISSIS), chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dal proprio dante causa dinnanzi alla Corte dei conti nell’aprile 1982 e conclusosi con sentenza depositata il 27 novembre 2007; giudizio che egli aveva riassunto con istanza del 20 ottobre 2006; che la Corte d’appello, rilevato che il ricorrente si era costituito nel giudizio presupposto solo nell’ottobre 2006 e che il giudizio era stato definito con sentenza del novembre 2007, riteneva che non fosse configurabile alcun diritto dello stesso iure proprio; che, quanto alla domanda proposta a titolo ereditario, la Corte d’appello rilevava che non vi erano in atti elementi di certezza per poter affermare che il giudizio presupposto fosse stato incardinato dal dante causa del ricorrente, emergendo dalla produzione documentale unicamente che C.C. era deceduto il 21 settembre 1998 e che il giudizio era stato dichiarato interrotto nel maggio 2006; che, quindi, in assenza di prova in ordine all’inizio del giudizio presupposto, anche la domanda proposta a titolo ereditario – che comunque avrebbe potuto essere presa in considerazione solo sino alla data del decesso del de cuius – andava respinta; che avverso questo decreto C.L., nella sola qualità di erede di C.C., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza; che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, dolendosi del fatto che la Corte d’appello, pur avendo egli formulato la relativa istanza, non abbia acquisito la documentazione del giudizio presupposto; che il motivo è fondato; che questa Corte ha infatti affermato il principio, che il Collegio condivide, per cui “in tema di equa riparazione, per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ove la parte si sia avvalsa della facoltà – prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 5, – di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo; difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui all’art. 737 c.p.c. e ss., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere” (Cass. n. 16367 del 2011; Cass. n. 17873 del 2015); che la Corte d’appello, all’evidenza, si è discostata da tale principio, atteso che ha omesso di considerare che il ricorrente aveva adempiuto il proprio onere di allegazione riferendo i dati necessari ai fini della individuazione della domanda proposta, e richiedendo, come la normativa ratione temporis vigente consentiva, l’acquisizione di ufficio dei documenti relativi al procedimento presupposto; che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame della domanda e perchè provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016