Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17600 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIRBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TREGAMBE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 106,

depositata il 20.5.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza CTR Milano sez. staccata di Brescia in data 20.5.2008 n. 106 è stata confermata la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso del contribuente aveva annullato l’atto di diniego della definizione dei ritardati ed omessi versamenti di imposta L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis, per mancato versamento dell’ultima rata nel termine indicato dal comma 1 del citato articolo;

la Agenzia delle Entrate ha impugnato la predetta sentenza con ricorso notificato alla società indicata in epigrafe, presso la sede ed il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (atto consegnato all’Uff. Giud. in data 3.7.2009 e ricevuto dal domiciliatario in data 8.7.2009 come risulta dall’avviso di ricevimento L. n. 890 del 1982, ex art. 4, comma 3, depositato), denunciando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: 1-) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis;

2-) violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2;

rilevato:

che, come affermato da questa Corte, il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289 del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre le seconde introducono un condono tributario premiale, riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis concede un condono tributario demenziale, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, come logica vuole, alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario (v.

Corte cass. 12.3.2004, n. 5077; id. 5^ sez. 31.8.2007 n. 18353). Il condono demenziale non richiede una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non comportando alcuna incertezza in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi ex comma 4. Ne consegue che in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante Legge Finanziaria per il 2004), il condono è pertanto condizionato all’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1;

ritenuto:

che pertanto la causa può quindi essere definita alla stregua del seguente principio di diritto “al condono L. n. 289 de 2002, ex art. 9 bis, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge n. 289 del 2002, art. 16 in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410; Cass., 22/3/2006, n. 6370)” (cfr. Corte cass. 5^ sez. 6.10.2010 n. 20745; id. 23.7.2010 n. 17396, in motivazione);

che il secondo motivo rimane assorbito anche in considerazione della non ravvisabilità di una autonoma ratio decidendi nella affermazione della CTR secondo cui non erano formulabili rilievi alla condotta del contribuente in assenza di specifiche determinazioni della Amministrazione finanziaria in ordine alle conseguenze del tardivo versamento delle rate del condono;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, senza rinvio potendo la causa essere decisa nel merito, e la parte intimata va condannata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di lite che liquida per il presente giudizio in Euro 4.000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito, compensandole interamente per entrambi i gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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