Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1760 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1760 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 15313-2012 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento del socio Unico BNP Paribas S.A., quale cessionaria dell’azienda
bancaria della Banca Nazionale del Lavoro spa, in persona del Direttore della Direzione
Rischi, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 54,
presso lo studio dell’avvocato GARRITANO FEDERICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORVINO ALDO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO F.LLI MORGESE DI ESPOSITO RITA & C. SAS, nonchè
FALLIMENTO DELLA SOCIA ILLIMITATAMENTE RESPONDABILE RITA
ESPOSITO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato
PISCITELLO PAOLO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso la sentenza n. 3619/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
16/11/11, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Aldo Corvino difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
1) La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 25.11.011, ha respinto l’appello
proposto dalla Banca del Lavoro (BNL) s.p.a. contro la sentenza del tribunale che, in
accoglimento della domanda ex artt. 65 I. tali, proposta dal Fallimento della F.11i
Morgese di Esposito Rita & C. s.a.s., aveva dichiarato inefficace il pagamento della
somma di € 73.617,97 eseguito dalla socia accomandataria della s.a.s. in favore
della banca (nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza) a titolo di anticipata
estinzione del debito derivante dall’erogazione di un mutuo fondiario ipotecario.
La corte territoriale ha escluso che il pagamento del debito non scaduto non fosse
assoggettabile all’azione di inefficacia solo perché, nell’ipotesi di stipulazione di un
mutuo fondiario ipotecario, è la legge ad accordare al mutuatario la facoltà di
provvedere all’estinzione anticipata del debito.
Ha inoltre rilevato che, in relazione alla porzione di pagamento che doveva essere
imputata alle rate di mutuo già scadute, andava accolta la domanda di revocatoria
fallimentare svolta in via subordinata dal Fallimento, riproposta in grado d’appello,
posto che la scientia decoctionis della BNL poteva ritenersi provata sia in ragione dei
numerosi protesti elevati a carico della Esposito, sia alla luce del fatto che la
debitrice aveva estinto il mutuo con le somme ricavate dalla vendita dell’immobile
ipotecato.
2) BNL s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, con i
quali lamenta:
a) violazione del principio di diritto enunciato da Cass. nn. 17552/09 e da Cass. n.
19978/08, secondo cui il disposto dell’art. 65 I. fall. non è applicabile quando il diritto
all’estinzione anticipata del debito sia accordata al mutuatario direttamente dalla
legge.
b) violazione degli artt. 67 I. tali, e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, in quanto la
prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo dell’azione è stata erroneamente
tratta da elementi — in ipotesi- rivelatori delle precarie condizioni economiche della
socia accomandataria ma non dello stato di insolvenza della società.
il Fallimento della F.11i Morgese s.a.s. resiste con controricorso.
Ad avviso di questo giudice entrambi i motivi del ricorso sono manifestamente
fondati.
Quanto al primo mezzo di censura deve infatti rilevarsi che, secondo la più recente
giurisprudenza di questa Corte, l’estinzione anticipata da parte del mutuatario del
debito derivante dalla stipulazione di un mutuo fondiario assistito da garanzia
ipotecaria, costituendo esercizio di un diritto potestativo accordato al debitore dalla
legge, di cui il mutuante non può che subire gli effetti, non è colpito, in caso di
fallimento del solvens, dall’inefficacia statuita dall’art. 65 legge fati., tenuto altresì
conto dei connotati di spiccata specialità assegnati alla disciplina del credito
fondiario, in ragione della rilevanza degli interessi perseguiti dalla legislazione di
settore ( cfr. Cass. nn. 19978/08, 17552/09).
Quanto al secondo mezzo, costituisce principio costante e consolidato della S.C.
che, ai fini della revocatoria dell’atto di disposizione compiuto dal socio

udito l’Avvocato Piscitello Paolo difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti
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Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente
contraddette dagli argomenti illustrati dal Fallimento nella memoria difensiva
depositata.
Va escluso, in particolare, che il testuale recepimento nel contratto di una
disposizione di legge inderogabile, quale quella contemplata dall’art. 40 della I. n.
385/93 che, in tema di credito fondiario, attribuisce al mutuatario la facoltà di
estinguere anticipatamente il proprio debito, possa ritenersi espressione
dell’autonomia negoziale delle parti, posto che queste non hanno la possibilità di
optare, sul punto, per una diversa regolamentazione del rapporto.
Va poi ribadito che, ai fini dell’accoglimento della domanda di revocatoria dei
pagamenti scaduti eseguiti dal socio di una società di persone fallito in estensione, ai
sensi dell’art. 147 I. fall., il curatore è tenuto a provare che l’accipiens era a
conoscenza dello stato di insolvenza della società.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e ri via alla Corte d’appello
di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giu izio di legittimità.
Roma, 5 novembre 2013.
Pres

illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del
fallimento della società, ciò che rileva, sotto il profilo soggettivo, è la conoscenza da
parte dell’accipiens dello stato di insolvenza di quest’ultima.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’Appello di
Napoli in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 380 bis e 375 n. 1 e 5 c.p.c.

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