Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1760 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31462/2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Monica Bassan con studio in

Padova, Vicolo M. Buonarroti n. 2, giusta procura speciale in data

28.09.2018 allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministero pro tempore e

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione

Internazionale di Verona sezione di Padova;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. ANTONELLA DI FLORIO

Fatto

RITENUTO

che:

1. G.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto la sua impugnazione avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, deliberato dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio paese, arrivando in Italia attraverso un transito in Libia, per timore di essere incarcerato a causa di un ingente debito contratto dal padre per l’acquisto di una mandria di mucche; di aver scontato tre giorni di prigione a causa dell’inadempimento e di essere stato rimesso in libertà con la concessione di un mese di tempo per pagare. Ha aggiunto di non essere riuscito ad assolvere a tale impegno e di essere, perciò, fuggito temendo una ulteriore incarcerazione; deduce, al riguardo, anche le disumane condizioni carcerarie esistenti nello stato di origine.

2. L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico articolato motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

1.1. Assume che il Tribunale aveva omesso di valutare la situazione politica e di sicurezza del paese dal quale era fuggito nonchè la sua condizione personale al fine di riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.2. Lamenta, al riguardo, che era stata resa una motivazione superficiale sia in relazione alla posizione politica del paese che alla sua integrazione sociale, in quanto:

a. non era stato ritenuto credibile, nonostante avesse reso una narrazione articolata della propria vicenda;

b. non era stata valutata la situazione degenerata nel tessuto del (OMISSIS) che lo rendeva, comunque, un soggetto vulnerabile nel caso di rientro in patria.

1.3. Chiede che, in subordine, gli venga riconosciuta la protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche, nel caso di conversione del citato decreto legge.

2. Il ricorso è, dunque, circoscritto alla domanda concernente la forma di protezione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Si osserva, al riguardo, quanto segue.

2.1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato oggetto del recente intervento normativo, portato dal D.L. n. 113 del 2018 convertito nella L. n. 132 del 2018, e di reiterate pronunce della giurisprudenza di legittimità, sollecitata dalle modifiche introdotte.

2.1. Nel caso di specie, il ricorso in esame contiene un esplicito riferimento anche all’istituto della protezione speciale, e ciò impone una motivazione più articolata, visto che nelle more fra la data di deposito del ricorso e quella della decisione è entrata in vigore la L. n. 132 del 2018 di conversione del D.L. n. 113 del 2018 che ha introdotto l’istituto, sia pure in subordine invocato; e che le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 29460/2019), investite della questione di particolare importanza concernete la possibile applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, si sono espresse, per ciò che qui interessa, affermando l’irretroattività delle stesse, in adesione all’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis in Cass. 4890/2019) secondo la quale l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non si applica alle domande di riconoscimento proposte dinanzi alla commissione territoriale competente prima dell’entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018), continuando in queste ipotesi a doversi adottare il paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ovvero una norma che contiene una clausola generale concernente “i seri motivi di carattere umanitario”, da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano.

2.2. Le Sezioni Unite, al riguardo, hanno affermato che:

a. la legge abrogata non è del tutto priva di efficacia, trovando applicazione per i fatti che si siano verificati anteriormente all’abrogazione;

b. il principio d’irretroattività è volto a tutelare diritti e non fatti. Il divieto di retroattività, di conseguenza, garantisce l’immutabilità della rilevanza giuridica di fatti che già si siano compiutamente verificati o di fattispecie non ancora esaurite;

c. il diritto al riconoscimento di una misura di protezione umanitaria, appartenendo al catalogo dei diritti umani, preesiste al suo accertamento che ha natura esclusivamente dichiarativa: il procedimento volto al suo accertamento, di conseguenza, non incide sull’insorgenza del diritto che va temporalmente collocato al momento in cui si verifica la situazione di vulnerabilità sussumibile nella fattispecie allora vigente. E’ irrilevante che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea come quella apprestata nelle varie forme dalla normativa vigente, essendo espressione del diritto di asilo costituzionale, costruito come diritto della personalità, posto a presidio dei diritti fondamentali della persona;

d. benchè il diritto di asilo si configuri quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la data di presentazione della domanda in sede amministrativa che identifica ed attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare, in quanto è con essa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela e l’intendimento di avvalersene;

e. a ciò consegue, tuttavia, che sia nel caso in cui alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 la Commissione Territoriale abbia già ritenuto la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario (come stabilito dal D.Lgs. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9) sia in quello in cui l’accertamento sia comunque in itinere, il titolo di soggiorno dovrà rispondere alle modalità previste dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9.

2.3. E’ stato anche precisato che la natura dichiarativa dell’accertamento non è indebolita dalla necessità, prevista dalla legge, che la valutazione avvenga sulla base d’informazioni aggiornate, essendo questa caratteristica un’espressione non della natura costitutiva dell’accertamento ma dell’estensione dei poteri istruttori del giudice e della peculiarità del regime probatorio che presidia proprio il rango e l’inviolabilità dei diritti in gioco.

2.4. E’ stato, infine, confermato l’orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, portato da Cass. 4455/2018, secondo il quale, in materia di protezione umanitaria, il profilo dell’integrazione non può essere trascurato e non deve essere esaminato isolatamente, ma attraverso una valutazione comparativa della situazione di effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali nel paese di origine; ed è stato sottolineato sia che la tutela di essi deve essere “orizzontale”, sia che la norma elastica contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 è lo strumento più adeguato a promuoverne l’evoluzione.

3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso, nel caso in esame, è inammissibile.

3.1. Infatti, pur superato il dubbio sulla retroattività della L. n. 132 del 2018 che avrebbe escluso, in limine, l’esame del ricorso, rimane preclusa ad ogni valutazione di questa Corte la critica proposta che non soddisfa l’esigenza di specificità, imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto le censure sono state articolate attraverso una mera summa della giurisprudenza di questa Corte sulla materia: sono state, infatti, prospettate doglianze generiche rispetto alla decisione del Tribunale che, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, ha affermato che non è stata fornita alcuna prova dei fatti personali allegati (cfr. al riguardo pag. 9 primo cpv del decreto impugnato).

3.2. Inoltre:

a. quanto alla situazione del (OMISSIS), il Tribunale ha affermato che la legislazione vigente non prevede la pena detentiva per i debitori, con ciò contraddicendo validamente la ragione principale posta a fondamento della richiesta di protezione e rendendo del tutto astratta la denuncia di inadeguatezza delle condizioni carcerarie del paese di origine; inoltre, nel decreto impugnato risultano esaminate le fonti Easo aggiornate dalle quali emerge che nella zona di provenienza sussiste un basso rischio di attentati terroristici e sono presenti solo episodi di violenza interreligiosa che il ricorrente non ha mai dedotto a fondamento della propria richiesta.

b. in ordine alla sua integrazione, inoltre, la censura rimane del tutto priva di valido supporto critico, perchè il richiedente non ha indicato quali prove idonee a contraddire la statuizione impugnata – fondata sull’affermazione che erano del tutto assenti elementi che consentissero di formulare un giudizio positivo su tale elemento fossero state raccolte nel corso del giudizio.

3.3. Quindi, entrambi i profili della censura proposta mascherano una inammissibile richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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