Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17599 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI SAN VINCENZO s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Sistina n. 42, presso l’avv. Giuseppe Orazio Lagoteta e il Dott.

Giuseppe Maria Berruti, rappresentata e difesa dall’avv. Intorcia

Stefano giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 351/01/06, depositata il 24 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

maggio 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la ricorrente;

udito l’avv. Stefano Intorcia per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità di due avvisi di accertamento concernenti l’IRPEG e l’ILOR per gli anni 1996 e 1997 e di due avvisi di rettifica concernenti l’IVA per le medesime annualità, emessi, sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nei confronti della s.r.l. Calcestruzzi San Vincenzo, per omessa denuncia di operazioni imponibili risultanti da documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della società.

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 26 febbraio 2009, per la quale la causa era stata originariamente fissata, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso.

3. A seguito del rinnovo della notifica, validamente effettuato, la società contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sul fatto decisivo costituito dalla riferibilità alla società contribuente della documentazione extracontabile rinvenuta dai verbalizzanti: in particolare, lamenta che il giudice a quo non ha minimamente preso in considerazione, a detto fine, la dichiarazione resa nel corso della verifica dall’amministratore della società.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 9 e 36, censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello annullato in toto gli avvisi in contestazione, anzichè, quale giudice del rapporto, a fronte di documentazione ritenuta in parte non riconducibile alla contribuente, annullare gli atti impugnati entro tali più ristretti limiti.

2.1. I due motivi, i quali rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. e possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono fondati nei sensi appresso specificati.

2.2. Il giudice d’appello, confermando la sentenza di primo grado (che era stata radicalmente contestata dall’Ufficio nel ricorso in appello), ha affermato che molti atti compresi nella documentazione extracontabile rinvenuta nella sede della società contribuente “si riferivano con tutta evidenza ad altri soggetti, dotati di partita IVA, ai quali erano intestati e che quindi non potevano essere imputati alla ricorrente”, e ciò tanto più considerato che la verifica riguardava, “oltre che la s.r.l. Calcestruzzi San Vincenzo, anche la San Vincenzo Scavi s.r.l.”; ed ha concluso che l’operato dell’Ufficio era “rimasto del tutto incompleto, in difetto delle ulteriori necessari e indagini”.

Tale motivazione si rivela inadeguata a fronte della dichiarazione resa dall’amministratore della società in sede di verifica (dichiarazione riprodotta nel ricorso e depositata unitamente ad esso in ossequio all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4), il cui esame non poteva essere del tutto pretermesso dal giudice di merito, stante l’astratta idoneità di detta risultanza probatoria, in virtù del suo specifico contenuto, a consentire al giudice medesimo di discernere, nel coacervo della documentazione acquisita, quella riferibile alla società contribuente, e pervenire, quindi, in caso positivo, al riconoscimento della legittimità della pretesa fiscale entro i limiti di tale imputabilità, esercitando il potere spettante al giudice tributario – invocato nel secondo motivo di ricorso – di esaminare nel merito la pretesa fiscale e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (ex plurimis, Cass. nn. 28770 del 2005, 15825 del 2006).

Ciò tanto più alla luce del principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società assumono natura di vera e propria confessione stragiudiziale (Cass. nn. 3309 del 2004, 28316 del 2005, 12271 del 2007, 13842 del 2008).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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