Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17599 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8567/2018 proposto da:

K.W., domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Natale,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il

20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2018 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – K.W., cittadino pakistano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 febbraio 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto in parte, riconoscendogli la protezione umanitaria, l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale.

2. – L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 5, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non credibile la narrazione fornita dal ricorrente in ordine alle circostanze che avevano giustificato la sua domanda di protezione internazionale, venendo meno, altresì, al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, venendo anche in tal caso meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

La Corte territoriale, dopo aver rammentato i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ha evidenziato che, nel caso di specie, essi non ricorrevano, giacchè la vicenda narrata dal ricorrente riguardava un tentativo di reclutamento forzato, a prescindere da qualsivoglia sua identità etnica, politica o religiosa, con risvolti di ritorsione legati al suo ambiente familiare.

A fronte di tale pur chiara ratio decidendi, il ricorrente ha incomprensibilmente lamentato che il giudice di merito avesse formato il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull’adempimento dell’onere di provare la sussistenza del fumus persecutionis, profili che nella parte motiva della sentenza impugnata, infatti, non ricorrono affatto, così come non è richiamato a proposito il dovere di cooperazione istruttoria, giacchè la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non è stata respinta per mancanza di prova, ma per l’accertata non ricorrenza dei presupposti di legge.

2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Esso non ha nulla a che vedere con una censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, perchè non mette affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, siccome applicate dalla Corte d’appello, bensì la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che il ricorrente avesse posto a sostegno della domanda una situazione personale, non riconducibile a ragioni di identità etnica, politica o religiosa.

2.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

La Corte d’appello, quanto alla domanda di protezione sussidiaria, esclusa la sussistenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha altresì affermato che non ricorreva in relazione alla zona di provenienza del ricorrente, il Kashmir, in Pakistan, la situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui alla lett. c) della stessa disposizione, e ciò ha fatto sulla base del rapporto Amnesty International del 2016-2017 nonchè di quello EASO dell’agosto 2015.

A fronte di ciò il ricorrente ha ritenuto di dare una lettura diversa nello stesso rapporto Amnesty International 2016-2017, invocando inoltre ulteriori fonti, e, dunque, ha formulato, anche in questo caso, una doglianza estranea all’ambito di applicazione della denuncia di violazione di legge, giacchè, lungi dal mettere in discussione il significato della portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, impinge integralmente nel merito della valutazione in ordine alla sussistenza della situazione descritta dalla lett. c) del citato art. 14.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA