Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17599 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.14/07/2017), n. 17599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28291-2013 proposto da:
M.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
DON GIOVANNI MINZONI N 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO
LUPONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
PORRATI;
– ricorrente –
contro
L.L. quale titolare e legale rappresentante pro tempore
dell’impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO TRAVERSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1675/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 20/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo notificato a M.T., col quale venne allo stesso intimato il pagamento della somma di Euro 3.650,96 in favore della ditta individuale L.L., in relazione ad una fornitura di scuri per infissi;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal M., condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione M.T. sulla base di due motivi;
– L.L. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto provato il fatto che il M. avesse conferito al L. l’incarico di realizzare gli infissi per il suo immobile) è inammissibile, sia perchè il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, non consente più il sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata, sia perchè – in ogni caso – il motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite, accertamento e valutazione delle prove che sono comunque insindacabili in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata (con la quale i giudici hanno esaminato sia le prove documentali che quelle orali acquisite) non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto la congruità del prezzo indicato in fattura) è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto (la Corte territoriale ha spiegato che le contestazioni del M. circa la congruità del prezzo erano state tardive – in quanto effettuate solo con missiva del 9/2/2006 a fronte del preventivo ricevuto sin dal giugno 2004 – e comunque del tutto generiche, tali da non giustificare l’esperimento di una C.T.U.);
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017